Cassazione Civile, Ordinanza n. 21953/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società di factoring aveva proposto domanda di insinuazione tardiva al passivo di un fallimento per un credito chirografario di euro 700.301,15 oltre spese. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendola tardiva per causa imputabile al creditore e, in ogni caso, prescritta. La società creditrice aveva quindi impugnato il decreto, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato i principi in tema di nullità/inesistenza dei provvedimenti decisori e di competenza, richiamando solo in parte la giurisprudenza delle Sezioni Unite e non considerando che, secondo la ricorrente, il rimedio corretto sarebbe stato l'appello o comunque che il provvedimento del giudice delegato non poteva qualificarsi nei termini adottati dalla Corte territoriale. Il motivo di ricorso denunciava la falsa applicazione dell'art. 161, comma 2, c.p.c., dell'art. 26 l.fall. e degli artt. 323 e 339 c.p.c., oltre alle norme sulla competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato il ricorso come ricorso ordinario e non come regolamento di competenza, ha respinto la richiesta di riunione ad altro procedimento e ha rigettato nel merito il motivo. Ha ritenuto che il decreto del giudice delegato fosse un provvedimento abnorme e quindi giuridicamente inesistente, perché emesso in violazione dell'art. 101 l.fall. nel testo applicabile ratione temporis: a fronte della contestazione del curatore, il giudice delegato avrebbe dovuto istruire la causa secondo gli artt. 175 ss. c.p.c., non decidere con decreto. Proprio perché il provvedimento era inesistente, il rimedio corretto era il reclamo ex art. 26 l.fall. dinanzi al tribunale fallimentare, non l'appello; di conseguenza la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato, e con dàto atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come parametro in tema di nullità dei provvedimenti decisori; la Corte non ne fa applicazione decisiva perché ritiene corretta la qualificazione del provvedimento come inesistente/abnorme e il rimedio come reclamo fallimentare.
È il rimedio impugnatorio corretto avverso il decreto del giudice delegato in tema di ammissione al passivo quando il provvedimento sia emesso in violazione del modello legale; l'appello è pertanto inammissibile.
nel testo anteriore alla sua integrale sostituzione in forza dell'art. 86 del d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, entrato in vigore il 16 luglio 2006, ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. n. 5/2006
Se il curatore contesta il credito insinuato tardivamente, il giudice delegato non può decidere con decreto di inammissibilità/esclusione, ma deve procedere all'istruzione della causa secondo gli artt. 175 ss. c.p.c.
Richiamati per affermare che, in presenza di contestazione del credito, la decisione doveva seguire l'istruzione della causa e non un decreto immediato del giudice delegato.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'impugnabilità del provvedimento; la Corte nega che essi conducano ad ammettere l'appello in luogo del reclamo fallimentare.
art. 111, comma 7, Cost.
Citato nel mezzo di impugnazione proposto in via subordinata; la Corte non lo valorizza come rimedio idoneo nel caso concreto.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Citato nel passaggio sul ricorso nell'interesse della legge e sull'espulsione dei provvedimenti processuali errati o abnormi dall'ordinamento.
Massime di principio
- Un provvedimento del giudice delegato che, in materia di insinuazione tardiva al passivo, decida con decreto in luogo di disporre l'istruzione della causa, quando il credito sia contestato dal curatore, è affetto da abnormità e può essere qualificato come giuridicamente inesistente.
- La parte che intenda reagire contro un decreto del giudice delegato emesso in violazione del modello legale deve utilizzare il rimedio previsto dalla legge fallimentare, ossia il reclamo ex art. 26 l.fall., non l'appello ordinario.
- La giuridica inesistenza di un provvedimento decisorio non impedisce che la parte lo impugni tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ma il giudice dell'impugnazione deve attenersi al corretto regime impugnatorio previsto dall'ordinamento speciale.
- Le norme processuali vanno interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, una decisione di merito; tuttavia ciò non consente di alterare il sistema dei rimedi impugnatori stabiliti per la specifica materia.
- In sede di legittimità, la contestazione sulla qualificazione del provvedimento come inesistente o sulla scelta del mezzo di gravame viene risolta verificando la conformità del provvedimento al modello legale e il rimedio specificamente previsto dalla disciplina speciale.
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