Cassazione Penale, Sentenza n. 5039/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta la disciplina del reato continuato tra due condanne: una per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con pena di anni 9, inflitta con sentenza del 20/03/2017 (irrevocabile 17/04/2018), e una successiva per sequestro di persona e violenza privata (artt. 81, 110 e 605 c.p.) con pena di anni 4, accertata il 20/07/2012 (sentenza del 9/06/2019, irrevocabile 18/05/2021). Il ricorrente sosteneva che il secondo fatto (sequestro/violenza) fosse funzionalmente estrinsecazione dello stesso disegno criminoso collegato al suo ruolo nel clan "Ascione-Papale" e quindi dovesse rientrare nella continuazione con la pregressa condanna associativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva escluso la continuazione tra il delitto associativo e i reati successivi perché mancava la prova che i reati 'fine' fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione all'associazione. Il giudice ha rilevato che il sequestro e la violenza erano eventi derivanti da circostanze imprevedibili e contingenti (legate, secondo la valutazione, al tradimento della moglie del capo-clan) e dunque non programmabili sin dall'inizio; pertanto non sussisteva l'unicità del disegno criminoso richiesta per il riconoscimento della continuazione. In conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; nella fattispecie descrive il reato oggetto della prima condanna e costituisce il contesto associativo rispetto al quale si valutava l'eventuale continuazione con reati successivi.
Norma che punisce il sequestro di persona; nella fattispecie il reato oggetto della seconda condanna valutato rispetto alla possibile natura di 'reato fine' dell'associazione. La Corte ha ritenuto che, pur essendo funzionalmente collegabile al contesto camorristico, il sequestro era imprevedibile e non programmato al momento dell'adesione.
Richiamato dalla Corte in funzione di principio limitativo: l'ipotesi di continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni già presente nella mente del reo. L'argomentazione del ricorrente, limitata a far valere la strumentalità dei reati al contesto associativo, non soddisfaceva il requisito della preventiva programmazione richiesto dall'articolo.
Norma procedurale che consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento: applicata per gravare il ricorrente delle spese in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reato associativo e reati commessi successivamente da un associato, è indispensabile provare che i reati 'fine' fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione al sodalizio.
- La mera strumentalità o funzionalità di un reato rispetto all'associazione (cioè il fatto che il reato abbia favorito o sia stato compiuto nell'ambito del gruppo) non è di per sé sufficiente a configurare la continuazione.
- Il giudice deve valutare indici esteriori significativi (omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita programmate) per inferire una preventiva unitaria ideazione del disegno criminoso.
- Eventi imprevedibili, contingenti o estemporanei che determinano la commissione di reati successivi sono incompatibili con l'idea di una preventiva programmazione e quindi ostano al riconoscimento della continuazione.
- In sede esecutiva come in sede di cognizione, l'onere della prova circa la preventiva programmazione grava su chi deduce la continuazione: l'accertamento richiede una verifica puntuale e non può limitarsi al richiamo del contesto associativo.
- Quando si valuta la continuazione tra reati associativi e reati fine, è utile documentare elementi concreti (piani, ordini, ruoli, comunicazioni, prassi consolidate) che dimostrino la previsione dei reati 'fine' già al momento dell'ingresso nel sodalizio.
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