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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6562/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che li aveva confermati condannati per truffa assicurativa (art. 642 c.p.). Nei ricorsi per cassazione, deducevano: 1) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla prova della consumazione del fatto e alla falsità del sinistro contestato; 2) violazione di legge e difetto di motivazione per omessa concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e difetto di motivazione per omessa concessione delle attenuanti generiche. I motivi sono stati presentati in forma riassunta ex art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancata specificità dei motivi (art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.), rilevando che i ricorsi non hanno adeguatamente correlato le censure alle valutazioni motivazionali della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d'appello secondo cui la falsità del sinistro emergeva dalla completa negazione dell'accaduto da parte di uno dei soggetti coinvolti (Ceraulo) e dalla condotta dei ricorrenti che impediva al perito assicurativo di valutare i danni. Analogamente, la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche. Per tali ragioni la Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati, li ha dichiarati inammissibili, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza emessa in data 25/01/2022 con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma sostanziale applicata per configurare il reato contestato: truffa in danno delle assicurazioni. La Corte ha confermato la sussistenza del reato sulla base delle emergenze istruttorie.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Previsione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La corte di appello ha ritenuto non sussistente la particolare tenuità e quindi ha negato la non punibilità; la Cassazione ha ritenuto insindacabile tale valutazione se motivata e non illogica.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'inammissibilità del ricorso per aspecificità del motivo. La Cassazione ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibili i ricorsi che non correlavano le censure alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto manifestamente infondato. La Corte l'ha applicata per fissare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 ciascuno.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la forma del ricorso per cassazione e la riassunzione dei motivi. I ricorrenti hanno prodotto motivi riassunti ex art. 173, ma la Corte ha ritenuto la specificità insufficiente.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e mettere in relazione le censure con le ragioni esposte nella decisione impugnata; la mera genericità o la mancata correlazione comportano l'inammissibilità ex art. 591(1)(c) c.p.p.
  • La valutazione sulla sussistenza del sinistro e sulla falsità può fondarsi su elementi quali la completa negazione della responsabilità da parte di un coinvolto e condotte che impediscono l'accertamento tecnico (es. impedimento della valutazione dei danni); tali accertamenti di fatto, se logicamente motivati dall'appello, non sono facilmente sindacabili in Cassazione.
  • La concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e delle attenuanti generiche richiede valutazioni specifiche e motivate: l'assenza di illogicità nella motivazione del giudice del merito rende tali decisioni non sindacabili in Cassazione.
  • Quando si prepara un ricorso per Cassazione, è essenziale articolare i motivi punto per punto, indicare dove la motivazione del giudice è errata o contraddittoria e riferirsi agli atti probatori concreti; l'assenza di tale sforzo tecnico espone al rischio di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità o il rigetto manifestamente infondato possono comportare l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tale rischio va considerato nella valutazione strategica di proporre ricorso.

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