Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38220/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un avvocato aveva iniziato un'esecuzione forzata nei confronti dell'INPS sulla base di un titolo esecutivo formatosi in giudizio. L'INPS aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., accolta dal Giudice di Pace e poi confermata dal Tribunale di Foggia con sentenza pubblicata il 14 maggio 2019. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma dalla decisione emerge che la Corte ha esaminato preliminarmente e assorbentemente l'ammissibilità del ricorso, rilevando che il termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c., applicabile nel testo successivo alla L. n. 69 del 2009, era di sei mesi e non soggetto a sospensione feriale, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata. Poiché la sentenza era stata pubblicata il 14 maggio 2019 e il ricorso era stato notificato solo il 12 dicembre 2019, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi in materia di esecuzione forzata non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
  • Quando si applica l'art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. n. 69 del 2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
  • L'inosservanza del termine lungo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, a prescindere dal contenuto dei motivi dedotti.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.