Cassazione Civile, Ordinanza n. 38220/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un avvocato aveva iniziato un'esecuzione forzata nei confronti dell'INPS sulla base di un titolo esecutivo formatosi in giudizio. L'INPS aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., accolta dal Giudice di Pace e poi confermata dal Tribunale di Foggia con sentenza pubblicata il 14 maggio 2019. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma dalla decisione emerge che la Corte ha esaminato preliminarmente e assorbentemente l'ammissibilità del ricorso, rilevando che il termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c., applicabile nel testo successivo alla L. n. 69 del 2009, era di sei mesi e non soggetto a sospensione feriale, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata. Poiché la sentenza era stata pubblicata il 14 maggio 2019 e il ricorso era stato notificato solo il 12 dicembre 2019, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'INPS nel giudizio di merito.
Il termine lungo per impugnare, nella formulazione applicabile al caso, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380 bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio in quanto il ricorso appariva destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Ha consentito il deposito di memoria da parte del controricorrente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia di esecuzione forzata non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
- Quando si applica l'art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. n. 69 del 2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
- L'inosservanza del termine lungo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, a prescindere dal contenuto dei motivi dedotti.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
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