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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31974/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 15 aprile 2025, emessa in relazione alla pena che doveva ancora espiare, con cui erano state respinte congiuntamente le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Nel ricorso sono state articolate tre doglianze, tutte incentrate su asserite carenze motivazionali del provvedimento e sulla richiesta di un riesame nel merito della sua posizione. La Corte rileva che le censure riproducevano profili già esaminati e disattesi dal giudice di sorveglianza e non contenevano una critica specifica alle ragioni del rigetto. Inoltre, il ricorso prospettava interpretazioni incompatibili con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata in tema di misure alternative, secondo cui il giudizio favorevole presuppone non solo l'assenza di elementi negativi, ma anche la presenza di segnali positivi di revisione critica e di reinserimento sociale; nel caso concreto, il Tribunale aveva espresso un giudizio prognostico negativo fondato su una valutazione complessiva della personalità criminale del condannato.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    richiamato solo implicitamente nel contesto delle misure alternative alla detenzione e della valutazione prognostica del condannato; il testo non indica il dato normativo puntuale

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale veicolo del ricorso per cassazione, che però viene ritenuto privo di specifica critica e orientato a un riesame del merito

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In tema di misure alternative alla detenzione, il giudizio sulla concedibilità non può prescindere dall'esame della condotta complessiva del condannato, valorizzando sia la natura e gravità dei reati sia i comportamenti successivi alla condanna.
  • La concessione di una misura alternativa richiede la presenza di elementi positivi attuali che consentano di formulare un giudizio prognostico favorevole sul reinserimento sociale e sulla prevenzione della recidiva; non basta la mera assenza di indicatori negativi.
  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze del tribunale di sorveglianza non sono ammissibili censure meramente riproduttive o generiche, prive di specifica confutazione delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • Quando il giudice di sorveglianza fonda il diniego di una misura alternativa su una valutazione complessiva della personalità e del percorso trattamentale del condannato, tale apprezzamento è censurabile solo con argomenti specifici e non mediante una richiesta di sostanziale riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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