Cassazione Penale, Ordinanza n. 10718/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 30-ter ord. pen., contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva negato un permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, ritenendo non formulabile una prognosi positiva sulla pericolosità del soggetto, in particolare per la mancanza di una convincente revisione critica del passato e per gli esiti dell'osservazione ex art. 80 ord. pen. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato elementi favorevoli, come la positiva relazione di sintesi e il parere favorevole del direttore dell'istituto, concentrandosi invece solo su elementi negativi quali l'assenza di revisione critica, la gravità dei reati e gli esiti sfavorevoli dell'osservazione. La Corte ha ritenuto che tali censure si risolvessero in una mera confutazione del merito, già esaminato e motivatamente disatteso dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati e sostanzialmente ripetitivi di questioni già vagliate e respinte dal Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto che la valutazione negativa sulla prognosi di pericolosità e sulla possibilità di concedere il permesso premio fosse frutto di una delibazione complessiva, equilibrata e adeguatamente motivata delle emergenze istruttorie. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base del reclamo avverso il diniego del permesso premio.
Richiamato per l'osservazione del soggetto detenuto, valorizzata nel giudizio sulla concessione del beneficio.
Usato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di un permesso premio è inammissibile quando le censure ripropongono in modo sostanzialmente identico questioni di merito già esaminate e motivate dal tribunale di sorveglianza.
- La concessione del permesso premio richiede una prognosi positiva circa il venir meno del rischio di recidiva, prognosi che può essere esclusa quando il giudice ritenga non ancora maturata una sufficiente revisione critica del passato.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione complessiva e discrezionale del giudice di sorveglianza una diversa lettura degli elementi istruttori favorevoli al detenuto, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e ancorata agli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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