Ordinanza n. 280/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di una CILA relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico complanare ai solai di copertura di una struttura alberghiera, atti comunali relativi alla valutazione di incidenza ambientale e successiva ordinanza di demolizione delle opere
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore alberghiero)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la nota comunale con cui era stata rigettata la CILA relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico complanare ai solai di copertura dell’albergo, nonché la deliberazione comunale recante un atto di indirizzo per l’individuazione di opere minori realizzate nei siti SIC e nelle ZPS, e la comunicazione relativa all’istanza di valutazione di incidenza ambientale, con la quale era stato rappresentato che l’istanza non avrebbe potuto essere accolta qualora le opere fossero già state eseguite. La ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza comunale che ha disposto la demolizione delle opere realizzate in forza della CILA e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma precisa che le questioni sollevate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e, senza definire nel merito le censure, ha rilevato che le questioni controverse necessitano di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione di fatto nelle more della decisione di merito e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata con motivi aggiunti. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 20 ottobre 2027, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare. La sospensione riguarda espressamente l’ordinanza di demolizione; il testo non contiene una pronuncia cautelare di annullamento o sospensione degli ulteriori atti impugnati.
Norme richiamate
fissa per la trattazione di merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica
La disposizione è richiamata per fissare direttamente l’udienza pubblica di merito nell’ambito della pronuncia cautelare.
fissa per la trattazione di merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2027
Il giudice, decidendo sulla domanda cautelare, fissa la trattazione del merito.
in attuazione alla procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/97
La norma è richiamata nell’oggetto dell’atto comunale relativo alla procedura di valutazione di incidenza ambientale; l’ordinanza cautelare non ne espone un’interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata; non è svolta un’ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può adottare una misura provvisoria senza anticipare la decisione sul merito.
- Il giudice amministrativo può sospendere l’efficacia di un’ordinanza di demolizione quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, sia necessario mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio di merito.
- La sospensione cautelare può essere limitata al provvedimento la cui esecuzione determina il principale mutamento irreversibile della situazione materiale, senza estendersi automaticamente a tutti gli atti impugnati.
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