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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5806/2021 del 03/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ASL di Lecce impugnava con regolamento di competenza l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 7/02/2020, che aveva dichiarato l'incompetenza per materia/territorio in relazione ad alcuni lavoratori (idonei inseriti in graduatoria di mobilità interregionale per posti di infermiere), rimettendo la causa ai Tribunali competenti e proseguendo il giudizio per gli altri. L'ASL deduceva omissione di pronuncia sul vizio di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e violazione dell'art.63 d.lgs. n.165/2001 relativo al riparto di giurisdizione.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto dalla ASL. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata attiene alla giurisdizione e richiede preliminare delibazione sull'ammissibilità del mezzo; il regolamento preventivo di giurisdizione non è strumento di impugnazione e la pronuncia declinatoria di competenza del Tribunale (ordinanza) non è convertibile in ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre disposto l'applicazione dell'art.13, co.1-quater, DPR n.115/2002 per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente; non sono state regolate le spese processuali perché le parti intimate non hanno svolto difesa.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

    La norma è richiamata in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo; la Corte valuta che l'eccezione di giurisdizione andava preliminarmente esaminata dal giudice e non può essere decisa mediante regolamento di competenza dopo l'ordinanza impugnata

  • codice di procedura civile

    art.101, secondo comma; art.37; art.38; art.279 (novella introdotta con L. 18/06/2009, n.69)

    Art.101 cpv.: il giudice deve verificare la giurisdizione anche d'ufficio previa sollecitazione del contraddittorio; art.37 e 38 cod.proc.civ.: la questione di giurisdizione è pregiudiziale e va esaminata prima della competenza; art.279 e relativa novella incidono sulla forma della decisione sulla competenza (ordinanza)

  • Costituzione della Repubblica

    artt.24, 25, 102, 103, art.111 (cfr. anche ottavo comma), VI disp. trans. e fin.

    Richiamati i principi costituzionali relativi al diritto di difesa, alla ripartizione delle giurisdizioni e al ruolo della Corte di Cassazione nel dirimere conflitti di giurisdizione; la Corte sottolinea che la tutela di tali principi impone preliminare delibazione della giurisdizione

  • legge 18 giugno 2009, n.69

    modifica art.279 cod.proc.civ.

    La novella ha inciso sulla forma della decisione sulla competenza (ora adottata con ordinanza); la Corte ricorda che la pronuncia del Tribunale declinatoria della competenza è appellabile e non è ricorribile per cassazione in via 'saltum'

  • D.P.R. 30 aprile 2002, n.115

    La norma relativa al contributo unificato è applicata: sussistono i presupposti processuali per imporre alla parte ricorrente il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • La questione di giurisdizione (se la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria o amministrativa) è pregiudiziale rispetto alla competenza e va esaminata preliminarmente dal giudice, anche d'ufficio e dopo aver eventualmente invitato le parti al contraddittorio
  • Il regolamento di competenza, inteso come mezzo per ottenere una pronuncia preventiva sulla competenza, è inammissibile quando le censure attengono alla giurisdizione; non può sostituire i rimedi ordinari di impugnazione
  • Una pronuncia del giudice del merito che declina la competenza per territorio in favore di altri giudici implica che la giurisdizione sia stata previamente (esplicita o implicitamente) accertata; decisioni sulla competenza senza previa valutazione della giurisdizione possono essere viziate
  • Non tutte le pronunce sulle questioni processuali sono impugnabili con ricorso per cassazione: occorre usare il corretto rimedio (appello, regolamento di competenza nei limiti consentiti, o impugnazione per violazione di legge quando ammissibile)
  • In contenziosi tra amministrazioni pubbliche e lavoratori pubblici è essenziale qualificare correttamente la natura della controversia (pubblico impiego vs rapporto privato) e sollevare tempestivamente eccezioni di giurisdizione per evitare l'inammissibilità dei mezzi impugnatori
  • Chi propone mezzi processuali atipici o tardivi (es. regolamento di competenza dopo ordinanza) corre il rischio di inammissibilità: quando si dubita della giurisdizione, è preferibile sollevare l'eccezione nel primo grado utile e richiedere al giudice che proceda alla delibazione

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