Cassazione Civile, Sentenza n. 5582/2021 del 02/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava avvisi di accertamento per IVA, IRAP, IRPEF e addizionali relativi agli anni 2000-2004, fondati su indagini bancarie e determinazione induttiva di maggiori ricavi. In primo grado la CTP di Mantova rigettò i ricorsi ritenendo sussistente un "esercizio occulto di una attività intensa di commercio di autoveicoli" e censurando la vaghezza delle argomentazioni difensive; la CTR confermò la sentenza. In Cassazione il contribuente deduceva più motivi (tra cui violazione del diritto di difesa e violazione del principio della motivazione), chiedendo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 32 DPR 600/73 e contestando la insufficiente motivazione della CTR. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo costituzionale (primo motivo) per mancata indicazione dei profili di contrasto e dei principi costituzionali violati, ma ha accolto il terzo motivo relativo all'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di appello, rilevando che la CTR ha dato una motivazione estremamente esigua, non ha esaminato puntualmente le doglianze del contribuente e si è attenuta a valutazioni generiche e personali. Per questo il giudizio è stato cassato e rinviato per nuovo esame.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo all'omessa e insufficiente motivazione (terzo motivo), dichiarato inammissibile il primo motivo (eccezione di incostituzionalità dell'art. 32 DPR 600/73) e ha assorbito i restanti motivi. Ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame, anche sul regolamento delle spese. La decisione si fonda sul principio che la motivazione di merito deve essere adeguata e affrontare puntualmente le deduzioni delle parti; l'insufficienza motivazionale giustifica la cassazione anche se le censure riguardano accertamenti bancari.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 32 comma 1
le banche annotano i movimenti finanziari sulla base delle richieste dei singoli correntisti, che rimangono in possesso della relativa documentazione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità proposta dal contribuente in ordine all'obbligo delle banche di consegnare documentazione, osservando che i movimenti bancari sono annotati in base agli atti del correntista e che quest'ultimo è nella condizione di conoscere e disporre della documentazione relativa
DPR 633/1972 art. 51 comma 2 n. 2
Richiamata come fondamento della possibilità di determinare il quantum dell'accertamento per presunzione legale sulla base di indagini bancarie; la Corte ricorda che, una volta operata la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria
Costituzione art. 3
Invocato dal ricorrente per violazione del principio di uguaglianza, ma la Corte ha ritenuto la questione non sufficientemente specificata e quindi inammissibile
Costituzione art. 24
Richiamato come presidio del diritto di difesa; la Corte ha valutato le doglianze procedurali del ricorrente ma ha deciso la causa sulla carenza motivazionale della sentenza impugnata
Codice Civile art. 2697
Norma sul'onere della prova invocata dal ricorrente per sostenere la mancata prova della pretesa erariale; la questione è stata assorbita dalla decisione sulla insufficiente motivazione
Norme processuali e statutarie richiamate (art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 7 Statuto del contribuente; art. 12 comma 7 Statuto del contribuente; art. 21 e 51 D.lgs. 546/1992; art. 6 D.lgs. 218/97; art. 10 L. 212/2000; art. 654 c.p.p.)
Più disposizioni procesuali e dello Statuto del contribuente sono state invocate per sostenere violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte non si è pronunciata nel merito su tutte queste questioni perché ha cassato la sentenza per motivazione insufficiente e ha rinviato il giudizio per nuovo esame
Massime di principio
- Un accertamento fondato su indagini bancarie può legittimare una determinazione induttiva dei ricavi, ma il contribuente deve fornire elementi concreti e documentali per confutare la presunzione (es. prova che le somme erano già tassate o esenti)
- La Corte di legittimità può cassare una sentenza di merito non tanto per il merito dell'accertamento quanto per carenza di motivazione: la decisione di merito deve affrontare e rispondere puntualmente alle doglianze delle parti con un percorso argomentativo minimo richiesto dalla giurisprudenza costituzionale
- Le eccezioni di illegittimità costituzionale devono essere formulate con precisione, indicando i profili di contrasto e i principi costituzionali violati; formulazioni generiche o vaghe sono inammissibili
- Le doglianze processuali legate al contraddittorio e al diritto di difesa (statuto del contribuente, norme processuali) vanno documentate e motivate; se il giudice di merito omette di esaminarle o lo fa in modo trascurato, è possibile ottenere la cassazione e il rinvio per un nuovo esame
- La cassazione per vizio di motivazione determina il rinvio per nuovo esame ma non decide nel merito sulla fondatezza dell'accertamento: occorrerà una nuova valutazione di merito da parte della Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione
- In sede difensiva è utile: (a) documentare analiticamente ciascun movimento bancario e la relativa causa; (b) indicare specificamente quali documenti l'Ufficio non ha prodotto o valutato; (c) spiegare concretamente perché la presunzione dell'Ufficio è infondata
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