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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5581/2021 del 02/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a un rimborso IVA richiesto per l'anno 1988 dalla soc.coop. Terranova '86. L'Agenzia comunicava che il rimborso risultava sospeso e archiviato per prescrizione; la società (e il cessionario Banco di Sicilia) avevano più volte sollecitato il rimborso con risposte amministrative che, secondo la contribuente, ammettevano il credito. Questioni principali: (i) se la comunicazione del 16/03/2011 costituisse un atto di diniego (impugnabile) o solo una mera comunicazione non impugnabile; (ii) se la prescrizione decennale fosse interrotta/fermatasi da atti anteriori (comunicazioni/fermi) o invece fosse decorso il termine; (iii) profili di legittimazione ad agire del cessionario/cedente; e (iv) questioni processuali sull'ammissibilità dell'appello e omissione di pronuncia.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo processuale dell'Agenzia (censura per omissione di pronuncia/irregolarità di specificità dei motivi) e privo di fondamento il secondo motivo sostanziale. Ha confermato la ricostruzione fattuale della CTR: l'Amministrazione, tramite le comunicazioni intercorrenti, aveva in concreto ammesso l'esistenza del credito e aveva disposto una sospensione/fermo; il provvedimento del 27/02/2004 era stato notificato solo al cessionario e non alla cooperativa, per cui irrilevante nei confronti della resistente; la comunicazione del 16/03/2011 notificata alla cooperativa andava qualificata come diniego (implicito) del rimborso e quindi atto immediatamente impugnabile. La Corte ha altresì richiamato la disciplina sulla cessione del credito e la legittimazione del cedente e del cessionario ad agire. Conseguenza: il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato e viene confermata la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello della società.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Norma richiamata in relazione all'impugnabilità degli atti dell'Amministrazione. La Corte l'ha considerata nel valutare se gli atti/ le comunicazioni potessero qualificarsi come provvedimenti impugnabili in sede tributaria.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    termine di novanta giorni

    Stabilisce il termine entro il quale l'Amministrazione deve rispondere all'istanza di rimborso e quindi il momento in cui può formarsi il "silenzio-rifiuto"; la Corte ricorda che l'inesistenza di tale atto per decorso del termine comporta l'inammissibilità del ricorso fino alla formazione del silenzio-rifiuto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla presunta omissione di pronuncia: la Corte precisa che il mancato esame di questioni processuali non integra automaticamente omissione di pronuncia come prevista dall'art. 112, salvo che la soluzione implicita data sia censurabile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Criteri di legittimità di cassazione invocati dall'Agenzia: la Corte li esamina e dichiara inammissibile o infondato il ricorso sulla base delle argomentazioni di merito e processo.

  • artt. 2934, 2943, 2944 e 2935 c.c.

    Norme sul decorso e interruzione della prescrizione: la Corte distingue tra "interruzione" (artt. 2943 ss.) e la "decorrenza" (art. 2935) e chiarisce l'effetto del fermo amministrativo sulla decorrenza della prescrizione; in particolare il fermo sospende l'esigibilità del credito e la prescrizione decorre in modo differente se la ragione del fermo viene successivamente disconosciuta con provvedimento definitivo.

  • r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69

    "la sospensione del pagamento... deve essere sempre eseguita in attesa del provvedimento definitivo"

    La Corte usa tale principio per qualificare il fermo amministrativo quale causa di sospensione della corresponsione del rimborso e per spiegare i suoi effetti sul diritto del contribuente e sulla decorrenza della prescrizione.

  • L. 13 maggio 1988, n. 70, art. 5, comma 4-ter (conv. con mod. nella L. n. 154/1988)

    Disciplina la cessione del credito IVA e riconosce il diritto dell'Amministrazione di ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate; la Corte rileva che sia cedente sia cessionario risultano legittimati ad agire per il recupero/ristoro del credito nei limiti indicati.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Riferimento alla possibilità di intervento/posizione processuale del cessionario (intervento adesivo/autonomo): la Corte ne evince la legittimazione del cessionario a far valere il credito contro l'Amministrazione.

  • d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Richiamato in relazione alla qualificazione dell'atto materiale di rimborso: la Corte sottolinea che la valutazione dell'atto deve tener conto dei suoi effetti concreti per stabilire se vi sia stato un diniego implicito o solo un atto ricognitivo.

Massime di principio

  • Una comunicazione amministrativa che abbia l'effetto concreto di negare la restituzione richiesta (anche implicitamente, e anche se formulata come comunicazione) costituisce un atto di diniego impugnabile davanti al giudice tributario.
  • Il "fermo amministrativo" o misure analoghe sospendono l'esigibilità del credito e modificano la decorrenza della prescrizione: se la ragione del fermo viene poi definitivamente disconosciuta, i termini di prescrizione decorrono dalla decisione che ha eliminato il fermo.
  • La notifica del provvedimento al soggetto effettivamente titolare della posizione (cedente vs cessionario) è rilevante: un atto notificato solo al cessionario può essere irrilevante nei confronti del cedente se questi non ne è stato destinatario.
  • In caso di cessione del credito IVA, sia cedente che cessionario possono essere legittimati ad agire per il rimborso, salvo i rapporti interni fra loro e i poteri dell'Amministrazione di ripetere nei limiti previsti dalla legge.
  • Sul piano processuale, l'impugnazione deve contenere motivi sufficientemente specifici; tuttavia il mancato esame di una questione processuale non sempre costituisce omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., salvo soluzione implicita censurabile.
  • Il contribuente non deve rimanere privo di tutela per il mancato pagamento materiale del rimborso: il mancato pagamento integra di per sé una forma di rigetto conciliabile con l'impugnabilità anche se la questione di esigibilità del credito è poi di merito.

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