Cassazione Civile, Sentenza n. 5753/2021 del 03/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 per IRES, IVA e IRAP fondato su sette rilievi: maggiori ricavi, costi non detraibili e sottofatturazione di prestazioni (cantiere di Bollate), con contestazioni relative alla legittimità dell'accertamento basato su presunzioni (art. 39 DPR 600/1973) e al disconoscimento di costi inerenti prestazioni rese da specifico soggetto (rag. Vittorio Meneghello). La società ha prodotto documentazione in contraddittorio e partecipato a procedura di adesione non perfezionata; in primo grado la CTP accolse parzialmente il ricorso, la CTR riformò in parte annullando i rilievi 1 e 2 e confermando i rilievi 3, 4 e 5. Il ricorso in Cassazione contestava insufficiente motivazione, violazioni e falsa applicazione di norme processuali e tributarie (art. 360 c.p.c., art. 39 DPR 600/73, artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 112, 115, 167 c.p.c., art. 109 TUIR) e mancata considerazione della prova contraria fornita dalla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi 1, 2 e 3 ritenendo che la CTR abbia adeguatamente indicato gli elementi a base dell'accertamento induttivo e che una presunzione grave, precisa e concordante anche riferita a un solo fatto possa fondare l'accertamento (richiamando Cass. 22122/2010). Ha invece accolto i motivi 4 e 5: il motivo 4 (ultrapetizione) è stato ritenuto fondato, con conseguente cassazione della sentenza per quella parte; in particolare è stata confermata la ritenuta per le imposte dirette ma annullata la parte relativa all'IVA. Il motivo 5 è stato accolto perché la CTR ha erroneamente confermato il rilievo ritenendo inesistente contestazione della ripresa, non avendo considerato che tale rilievo era oggetto di appello incidentale e dunque di contraddittorio. I motivi 6 e 7 sono stati dichiarati assorbiti. Nel complesso la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
DPR 600/1973
Consente all'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti e applicabili anche in presenza di contabilità regolare quando la documentazione indica incongruenze nella redditività
Codice di Procedura Civile
art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5; artt. 112, 115, 167
Art. 360: mezzi di impugnazione per vizio di legge (violazione di norme e carenza di motivazione). Art. 112: limiti della decisione delle corti (divieto di ultrapetizione) richiamato per accertare che la CTR non poteva decidere oltre le questioni effettivamente impugnate. Artt. 115 e 167: richiamati in relazione alla produzione e valutazione della prova e istruttoria
Codice Civile
Regole sulla prova (onere della prova e presunzioni); la Corte ha richiamato i principi sulla sufficienza di una presunzione idonea se grave, precisa e concordante
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Norma richiamata in relazione alla deducibilità/riqualificazione di componenti reddituali; il motivo relativo è stato assorbito e dunque non deciso nel merito
Cass. sentenza
Cass. 22122/2010 (giurisprudenza citata)
Precedente giurisprudenziale secondo cui può essere sufficiente un unico fatto con i requisiti di precisione e gravità per fondare una presunzione idonea all'accertamento induttivo
Massime di principio
- L'accertamento induttivo fondato su presunzioni è legittimo anche in presenza di contabilità regolare se emergono elementi che rendono incongrua la redditività dichiarata; le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
- Non è necessario che vi sia una pluralità di presunzioni: un singolo fatto dotato dei requisiti richiesti può bastare a fondare la presunzione fiscale
- Il giudice deve motivare chiaramente quali fatti supportano l'accertamento induttivo; la carenza o insufficienza di tale motivazione può comportare l'annullamento
- Le corti non possono decidere oltre le questioni effettivamente dedotte in appello (divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.); decisioni su punti non oggetto di appello possono essere cassate
- La presenza di un appello incidentale o di un contraddittorio specifico su una ripresa fiscale equivale a contestazione valida dell'atto: il giudice non può ritenere inesistente la contestazione se l'atto è stato oggetto del contraddittorio
- Motivi processuali riferiti a vizio di motivazione e violazione di legge (art. 360 c.p.c.) possono portare alla cassazione con rinvio anche se alcuni rilievi di merito vengono confermati; in pratica la Corte di cassazione verifica sia la correttezza dell'istruttoria sia il rispetto dei limiti delle domande
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