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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5584/2021 del 02/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso avviso di accertamento relativo all'anno 2005 per rettifica di redditi e IVA basato su indagini finanziarie sui conti correnti (movimenti qualificati come "prelevamenti non giustificati" e "versamenti non giustificati"). Il contribuente impugnava la decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti maggiori ricavi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; il gravame in Cassazione articolava sei motivi: i primi tre riguardavano i prelevamenti, gli altri riguardavano questioni di diritto connesse all'applicazione degli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 e della disciplina sanzionatoria (d.lgs. 471/1997) e la loro interpretazione.

La decisione

La Corte osserva che, dopo la sentenza della CTR e la proposizione del ricorso, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973 limitatamente alle parole "o compensi"; l'Agenzia ha quindi adottato un provvedimento di autotutela eliminando la voce relativa ai "prelevamenti non giustificati". Perciò la Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto ai motivi 1) a 3) e rispetto ai "prelevamenti" dei successivi motivi; i restanti motivi (in particolare quelli attinenti ai "versamenti") sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a sindacare la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito, materia non rivedibile in sede di legittimità. Le spese del processo sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973

    limitatamente alle parole "o compensi"

    La Corte Costituzionale (sent. n.228/2014) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte indicata; tale pronuncia ha reso prive di oggetto le questioni attinenti ai prelevamenti qualificati come "compensi" e ha indotto l'Amministrazione ad adottare autotutela eliminando la relativa contestazione

  • art. 51 DPR 633/1972

    Richiamato dalla difesa come norma rilevante per la ripresa IVA; nella specie le censure relative all'IVA sono state considerate impugnazioni della valutazione probatoria del giudice del merito e quindi inammissibili in Cassazione

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Fondamento processuale invocato per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte rileva che le doglianze che chiedono di riesaminare la valutazione della prova sono inammissibili sotto questo motivo, trattandosi di sindacato di merito non consentito in sede di legittimità

  • art. 6 comma 8 d.lgs. 471/1997

    Citato in relazione alle sanzioni; le doglianze connesse alla rilevanza fiscale di singoli versamenti/prelevamenti sono state trattate come questioni di fatto non sindacabili in Cassazione

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014

    dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973 limitatamente alle parole "o compensi"

    Pronuncia decisiva che ha inciso sul perimetro del contendere rendendo prive di oggetto le contestazioni fondate sulla parte della norma dichiarata incostituzionale; ha altresì giustificato l'intervento di autotutela dell'Amministrazione e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in Cassazione

  • Corte Costituzionale, sentenza 3.6.2005 n.225

    Richiamata dal ricorrente come indirizzo interpretativo; tuttavia le questioni cui si riferisce sono state comunque ritenute incidenti sulla valutazione probatoria e pertanto non decisorie in sede di legittimità

Massime di principio

  • Se, dopo l'impugnazione, interviene una pronuncia di incostituzionalità che investe la norma su cui si fonda l'accertamento, le questioni soggettive collegate possono diventare "cessate" (cessazione della materia del contendere).
  • L'amministrazione può esercitare l'autotutela (provvedimento di rettifica) in conseguenza di una sentenza costituzionale, con effetti pratici sulla lite pendente; ciò può rendere prive di oggetto parti del ricorso.
  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare la valutazione della prova fatta dal giudice di merito: i motivi che mirano a criticare l'apprezzamento probatorio sono inammissibili in Cassazione (art. 360 c.p.c., n.3).
  • In presenza di soccombenza parziale o di reciproca parziale accoglienza, è frequente la compensazione delle spese di lite.
  • Nei ricorsi tributari è strategico distinguere fin dall'inizio le questioni di diritto (sindacabili in Cassazione) da quelle di fatto (non sindacabili); le impugnazioni in Cassazione devono puntare su errori di diritto o di diritto processuale, non su diverso apprezzamento delle prove.
  • Quando si contestano "prelevamenti" o "versamenti" rilevati tramite indagini bancarie, occorre formulare censure che investano la corretta interpretazione e applicazione delle norme fiscali e delle presunzioni, non solo la loro valutazione fattuale, per rendere il motivo ammissibile in sede di legittimità.

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