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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8247/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.), censurando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 192 c.p.p. in relazione alla dichiarazione di responsabilità e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, con contestata contraddizione sulla natura dei beni (inizialmente indicati come "materiale edile" e poi come "condizionatori") e sulla quantificazione del danno; 2) estinzione per prescrizione, sostenendo che il fatto sarebbe stato commesso entro il 31/12/2009 e che, quindi, il reato era prescritto alla data della sentenza d'appello (26/02/2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla motivazione: la Corte territoriale e il giudice di primo grado avevano fornito adeguata e coerente motivazione, esaminando le prove e giustificando la qualificazione dei beni e la sussistenza dell'aggravante; la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito per una diversa valutazione della prova. Quanto alla prescrizione, la Cassazione ha confermato che la recidiva reiterata influisce sul calcolo dei termini prescrizionali (artt. 157 e 161 c.p.), estendendo il termine complessivo; pertanto il reato non era prescritto al momento della sentenza d'appello né lo è attualmente, secondo il calcolo indicato in sentenza (termine maturerebbe il 31/06/2022 secondo la motivazione). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa, corollario della fattispecie per la quale è stato condannato il ricorrente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto però che le critiche alla valutazione probatoria rientrassero nei limiti non consentiti alla cassazione e fossero manifestamente infondate.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Indica il limite dell'impugnazione per cassazione in tema di motivazione: la Corte verifica se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, applicato correttamente le regole logiche e dato risposta alle deduzioni; non è consentita la semplice rivalutazione del merito.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola l'effetto della recidiva sui termini prescrizionali: la recidiva qualificata (es. reiterata) incide sul calcolo del termine minimo della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce l'effetto degli atti interruttivi e, in presenza di recidiva, l'aumento del termine prescrizionale massimo per la maturazione della prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente a pagare una somma in favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso, valutati profili di colpa.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della prova: le doglianze che si fondano su una diversa lettura degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili se non inquadrate nei motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p.
  • Per censurare la motivazione in cassazione occorre dimostrare vizi propriamente logico-giuridici (omissione di elementi essenziali, contraddizione insanabile, applicazione erronea delle norme), non una semplice discordanza interpretativa rispetto alle conclusioni dei giudici di merito.
  • Quando è dedotta la prescrizione, va sempre computato l'effetto della recidiva (anche qualificata o reiterata) sul termine prescrizionale ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.; la recidiva può prolungare in modo significativo il termine di prescrizione e modificare il momento in cui il reato si estingue.
  • In caso di contestazioni sulla identificazione dell'oggetto materiale del reato (es. natura dei beni oggetto della truffa), per avere successo in cassazione occorre provare che i giudici non hanno valutato le risultanze probatorie o hanno reso motivazioni contraddittorie tali da configurare un vizio di motivazione rilevante ai sensi di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di somme alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.

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