Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione da una struttura privata accreditata in favore dell'ASL. Sul corrispettivo la ASL aveva applicato una decurtazione del 20%, richiamando la disciplina legislativa che, per un determinato periodo, aveva imposto uno sconto obbligatorio a favore delle aziende sanitarie. La struttura sanitaria ha contestato la debenza di tale sconto e ha agito per ottenere il pagamento integrale delle prestazioni, oltre agli interessi previsti per le transazioni commerciali. Dopo il decreto ingiuntivo favorevole alla struttura e l'opposizione della ASL, i giudici di merito hanno ritenuto, in appello, che lo sconto del 20% fosse comunque dovuto perché richiamato negli accordi contrattuali stipulati tra le parti per gli anni oggetto di causa. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo complesso, denunciando omesso esame della delibera regionale n. 1500/2010 e della delibera n. 2671/2009, difetto assoluto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero trascurato che non si discuteva del superamento del tetto unico di spesa, bensì del tetto di branca, e che le delibere regionali consentivano di remunerare le prestazioni extra budget attingendo alle risorse delle strutture che non avevano raggiunto il proprio tetto di branca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la debenza dello sconto del 20% non sulla perdurante efficacia della legge del 2006, ma sugli accordi contrattuali intervenuti tra le parti per gli anni in contestazione. Poiché il ricorso insisteva invece sul diverso tema del tipo di tetto di spesa e sul contenuto delle delibere regionali, senza confrontarsi con la motivazione decisiva centrata sull'autonoma fonte contrattuale dell'obbligo di sconto, esso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 769, lett. o), L. 296/2006
sconto del 20% per il triennio 2007-2009
richiamata come previsione legislativa originaria dello sconto, ma ritenuta non decisiva ai fini della lite perché l'obbligo è stato ritenuto derivare dai successivi accordi contrattuali tra le parti
L. 243/2010
richiamata come fonte degli interessi sulle transazioni commerciali richiesti dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, ma investe questioni diverse e non decisive.
- Quando l'obbligo di pagamento trova fondamento in un accordo contrattuale autonomo, la sua esistenza può essere affermata indipendentemente dalla perdurante vigenza o efficacia della disposizione legislativa che in precedenza aveva imposto una disciplina analoga.
- In sede di legittimità, la deduzione di omesso esame di fatti o documenti è irrilevante se il fatto indicato non è decisivo rispetto alla concreta motivazione della decisione impugnata.
- La censura deve colpire il passaggio argomentativo decisivo della sentenza, non un tema solo apparentemente affine o una diversa ricostruzione del rapporto giuridico controverso.
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