Cassazione Penale, Sentenza n. 43404/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello resa in fase predibattimentale e senza contraddittorio e ha annullato senza rinvio la decisione impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il prosieguo del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduce un unico motivo di impugnazione per cassazione: violazione di legge per omessa citazione dell'imputata e mancata formazione del contraddittorio, in quanto la Corte di appello aveva dichiarato de plano che non doveva procedersi nei confronti di Melissa Bernardini per estinzione del reato (art. 640 c.p.) per prescrizione, senza alcuna fase di contraddittorio o citazione.
Norme richiamate
Indica il reato per cui la Corte di appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione (truffa). Nel testo è solo il capo di imputazione relativo al procedimento.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte costituzionale ha censurato l'interpretazione secondo cui sarebbe inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, dichiara la non doversi procedere per prescrizione: tale interpretazione è stata ritenuta incostituzionale perché lesiva del diritto di difesa e del giusto processo.
art. 24 Cost., secondo comma
Richiamato dalla Corte costituzionale per significare la tutela dell'accesso alla giustizia e del diritto di difesa; l'assenza di contraddittorio nella sentenza d'appello predibattimentale lede questo principio.
art. 111 Cost., secondo comma
Richiamato per il principio del giusto processo e per l'esigenza che le decisioni giudiziarie siano adottate nel rispetto del contraddittorio e dei livelli di giudizio previsti; la soppressione di un grado di giudizio senza contraddittorio viola tale principio.
Sentenza Corte costituzionale n. 111 del 05/04/2022
la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito
La Corte di cassazione applica questa pronuncia per affermare la nullità delle sentenze d'appello predibattimentali che dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione senza aver garantito il contraddittorio; in sostanza, tali sentenze sono insanabilmente nulle perché comprimono il diritto di difesa.
Norme richiamate in relazione alla trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte (procedura di trattazione scritta adottata per il ricorso). Non incidono sul rilievo sostanziale relativo al contraddittorio in sentenze d'appello predibattimentali.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza aver citato l'imputato né aver formato il contraddittorio, dichiara l'estinzione del reato per prescrizione è nulla e può essere annullata dalla Cassazione alla luce della giurisprudenza costituzionale.
- L'omessa citazione dell'imputato e la mancata instaurazione del contraddittorio costituiscono violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto al giusto processo (art. 111 Cost.), con conseguente insanabile nullità della decisione che sopprime in pratica un grado di giudizio.
- In simili casi il rimedio è il ricorso per cassazione: se accolto, la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'appello in diversa composizione perché il giudice di merito riesamini la questione garantendo il contraddittorio.
- È opportuno, per il difensore dell'imputato, opporsi a decisioni predibattimentali che dichiarano la prescrizione senza contraddittorio, richiamando la giurisprudenza costituzionale e della Cassazione che tutela la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione o di far valere ragioni di proscioglimento nel merito.
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