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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10955/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure: 1) violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizio di motivazione per non aver riconosciuto, anche in via putativa, la legittima difesa in relazione al fatto che durante la colluttazione era comparsa una pistola dal motociclo della vittima (Peritore); 2) violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per non aver applicato la riduzione di un terzo della pena prevista per il rito abbreviato nel calcolo della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha confermato la ricostruzione secondo cui Palmieri era l'attore dell'aggressione e aveva di fatto posto in essere una "spedizione punitiva", per cui l'emergere dell'arma non giustifica la sua reazione né integra la legittima difesa (reale o putativa). Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte territoriale, pur avendo escluso l'aggravante dei futili motivi e applicato le attenuanti equivalenti, non aveva applicato la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. per il rito abbreviato. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in mesi due e giorni venti di reclusione, operando direttamente la correzione del calcolo ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la legittima difesa è esclusa se l'agente ha volontariamente determinato lo stato di pericolo (es. spedizione punitiva, duello, rissa) perché manca il requisito della necessità della difesa; l'emergere dell'arma nel corso di una situazione di pericolo volontariamente creata dall'agente non giustifica la scriminante.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    La riduzione della pena per il rito abbreviato nella misura di un terzo è obbligatoria e non discrezionale; la mancata applicazione della diminuzione nel calcolo della pena costituisce errore emendabile dalla Corte di cassazione.

  • art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen.

    Riferita come la circostanza aggravante dei futili motivi: la Corte di appello l'ha esclusa, riconoscendo in favore dell'imputato le attenuanti generiche equivalenti, decisione che ha influito sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nel calcolo della pena dalla Corte territoriale (per la riduzione percentuale applicata nella motivazione), sebbene l'errore principale riguardasse la mancata applicazione della diminuzione fissa ex art. 442 c.p.p.; la Corte di cassazione ha comunque rettificato il computo.

  • art. 620, comma 1, lett. o, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto di poter correggere direttamente l'errore nel calcolo della pena senza annullamento o rinvio, richiamando il potere di rettifica comportamentale previsto dall'art. 620 c.p.p. quando si tratta di mero errore di calcolo su diminuzioni stabilite dalla legge.

Massime di principio

  • La legittima difesa (reale o putativa) è esclusa quando l'agente ha volontariamente creato o accettato la situazione di pericolo (es. ha iniziato o partecipato attivamente a una spedizione punitiva, duello o rissa): chi provoca il conflitto non può poi invocare la scriminante.
  • La comparsa di un'arma durante una colluttazione non determina automaticamente la legittima difesa: occorre valutare se l'azione offensiva dell'agente sia cessata e se l'offesa successiva sia imprevedibile e autonoma rispetto all'azione iniziale.
  • Nei procedimenti con rito abbreviato la diminuzione di pena di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. è obbligatoria e va applicata nel calcolo complessivo della pena; l'omissione è un errore emendabile dalla Cassazione senza annullamento quando si tratta di mero errore matematico o di computo.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve rispettare l'ordine logico delle operazioni: individuare la pena base, applicare le circostanze attenuanti o aggravanti determinate, e quindi applicare eventuali diminuzioni obbligatorie previste dalla legge (es. rito abbreviato).
  • La Corte di cassazione può intervenire direttamente per correggere errori nel calcolo della pena quando la correzione è di natura tecnica e la diminuzione è prevista per legge in misura fissa.

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