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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24367/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 6 novembre 2024, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure riguardavano, in particolare, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero in realtà diretti a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto e riproponessero questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in ragione di quattro condanne irrevocabili dell'imputato in materia di misure di prevenzione, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla non applicabilità della particolare tenuità del fatto in presenza di tale preclusione. Quanto alla pena, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello, che aveva condiviso quella del primo giudice: arresto di mesi uno e giorni dieci, inferiore alla media edittale, giustificato da gravità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti specifici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inapplicabile nei confronti dell'imputato, che risultava gravato da quattro condanne irrevocabili in materia di misure di prevenzione

  • art. 76, comma 2, d.lgs. 159/2001

    norma incriminatrice del reato per il quale è stata confermata la responsabilità penale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016

    richiamata per affermare la preclusione al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. in presenza delle condanne irrevocabili indicate

  • Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese

    richiamata per il principio secondo cui il giudice assolve l'obbligo motivazionale sul trattamento sanzionatorio quando richiama le ragioni di gravità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a sollecitare una nuova valutazione del fatto e a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando l'imputato sia gravato da pregresse condanne irrevocabili in materia di misure di prevenzione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice d'appello faccia proprie le ragioni del primo giudice, valorizzando gravità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti specifici, specie se la pena irrogata è inferiore alla media edittale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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