Cassazione Civile, Ordinanza n. 08344/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una società proprietaria di un immobile agiva per ottenere la rimozione dell'allaccio della condotta di scarico di acque fognarie realizzato dal proprietario di un appartamento all'ultimo piano dello stesso stabile. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo la condotta compatibile con l'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.; la Corte d'appello confermava. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1022, 1033, 1043, 1067 e 1102 c.c. sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente qualificato l'allaccio come uso consentito della cosa comune senza accertare preliminarmente se la tubatura alla quale il convenuto si era collegato fosse effettivamente comune oppure esclusiva di altro soggetto. La Corte rilevava che tale accertamento era necessario, perché solo in presenza di una cosa comune era pertinente il richiamo all'art. 1102 c.c.; gli altri motivi restavano assorbiti e riguardavano aggravamento di servitù, giudicato esterno e ulteriori questioni ritenute assorbite in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri cinque motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio è che il giudice di merito aveva applicato l'art. 1102 c.c. senza prima verificare la natura comune o esclusiva della tubatura di scarico, accertamento preliminare indispensabile per la correttezza della qualificazione giuridica della condotta contestata.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma applicazione decisoria nella sentenza di legittimità
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica interpretazione autonoma
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica interpretazione autonoma
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione al tema dell'aggravamento della servitù, ma i relativi motivi sono stati dichiarati assorbiti
può applicarsi solo se la tubatura oggetto dell'allaccio sia previamente accertata come cosa comune; non è corretto farvi ricorso senza tale accertamento preliminare
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione di legge invocata dalla ricorrente
Massime di principio
- Prima di qualificare un uso come consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., il giudice deve accertare in via preliminare che il bene utilizzato abbia natura comune; in difetto, la norma non è pertin ente alla fattispecie.
- L'applicazione di una regola sull'uso della cosa comune non può prescindere dall'individuazione del titolo di proprietà del bene materiale oggetto di contestazione.
- Quando l'accertamento preliminare sulla natura del bene è mancante, la decisione di merito che fonda la legittimità della condotta solo sull'art. 1102 c.c. è viziata per violazione di legge e va cassata con rinvio.
- L'accoglimento di un motivo che investe il presupposto logico-giuridico della decisione comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi che presuppongono il superamento di quel medesimo accertamento.
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