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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02520/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la revoca dell'affidamento in prova disposta dal tribunale di sorveglianza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Deduceva vizi di motivazione e violazione dell'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario, contestando la valutazione del proprio comportamento e sostenendo, in sostanza, che le condotte a lui attribuite non dimostrassero il venir meno delle esigenze rieducative né l'incompatibilità con la prosecuzione della misura. La Corte rileva che il tribunale aveva motivato la revoca valorizzando plurime condotte minacciose verso i vicini di casa, la conseguente paura delle persone offese e il loro allontanamento dal domicilio, nonché la riconducibilità di tali condotte alle modalità dei gravi delitti per i quali il ricorrente stava espiando la pena, ossia tentati omicidi nei confronti dei vicini. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e reiterativo di questioni già esaminate dal giudice di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 51-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    art. 51-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    norma invocata dalla difesa come parametro della legittimità della revoca dell'affidamento in prova; la Corte ritiene infondate le censure svolte contro l'ordinanza di revoca.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la revoca dell'affidamento in prova, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e adeguatamente confutate dal tribunale di sorveglianza.
  • La revoca della misura alternativa può essere legittimamente fondata su condotte minacciose o comunque incompatibili con un effettivo percorso rieducativo, specie se tali condotte risultano coerenti con la pericolosità emersa dai delitti per cui è in esecuzione pena.
  • Ai fini della valutazione della persistente idoneità della misura alternativa, il giudice di sorveglianza può valorizzare il complessivo comportamento del condannato, anche se costui abbia svolto attività lavorativa o di volontariato, quando il resto della condotta deponga per il fallimento del trattamento.
  • In sede di ricorso contro la revoca di una misura alternativa, la mera contestazione dell'attendibilità delle persone offese non è sufficiente se il giudice di merito ha fondato la propria valutazione su elementi oggettivi e su una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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