Cassazione Penale, Sentenza n. 20829/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riesame con cui si contestava la gravità indiziaria richiesta per l'applicazione degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p. e all'art. 73 DPR 309/1990, censurando la mancanza di esame tecnico (narcotest) sulla sostanza sequestrata e la valutazione della natura stupefacente della stessa basata esclusivamente su elementi indiziari quali la somma di denaro rinvenuta, il confezionamento e l'occasione dell'arresto; si lamentava altresì carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui non è sempre necessaria una perizia tossicologica per accertare la natura stupefacente della sostanza: possono valere accertamenti di polizia, modalità di confezionamento, divisione in dosi, disponibilità di nastro isolante e buste, ingente somma di denaro e l'occultamento in luogo appartato come elementi indiziari gravi, specifici e concordanti idonei a fondare la gravità indiziaria. Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha ritenuto convincenti tali elementi e l'assenza di spiegazioni da parte dell'indagato, con conseguente conferma della misura cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio di valutazione dei motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione); la Corte ha ritenuto infondate le censure relative a presunta erronea applicazione della legge e carente motivazione.
Norma processuale concernente gli atti di polizia giudiziaria e la gestione del corpo del reato; richiamata nel mezzo di impugnazione ma la Corte ha confermato che non impone la perizia obbligatoria quando esistono indizi gravi, specifici e concordanti.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sulle sanzioni per reati in materia di stupefacenti; citata nella doglianza relativa alla qualificazione della sostanza come stupefacente, ma la Corte si è basata sulla giurisprudenza che consente di accertare la natura della sostanza anche senza perizia tossicologica.
Massime di principio
- Per stabilire la natura stupefacente di una sostanza non è sempre obbligatorio un accertamento tossicologico: il giudice può valorizzare accertamenti di polizia, confezionamento, divisione in dosi, strumenti per il confezionamento e somme di denaro come indizi concordanti.
- La presenza di ingenti somme di denaro, la suddivisione in più dosi, materiali per il confezionamento e l'occultamento in luogo appartato sono elementi indiziari idonei a sostanziare la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari.
- L'assenza di risposta dell'indagato (avvalersi della facoltà di non rispondere) può concorrere alla valutazione complessiva degli elementi ma non sostituisce la necessità di indizi oggettivi; è il complesso probatorio che conta.
- Il giudice cautelare deve motivare in modo rigoroso la sua decisione; tuttavia la mancanza di una perizia non rende automaticamente illogica o carente la motivazione se gli altri indizi sono gravi, specifici e concordanti.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure sulla motivazione e sulla falsa applicazione della legge richiedono dimostrare un vizio effettivo: la semplice richiesta di analisi tossicologica non basta se il quadro indiziario è pregnante.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile fornire spiegazioni plausibili sull'origine della sostanza, documentazione sulla titolarità del denaro e contestare punto per punto l'interpretazione oggettiva degli elementi materiali rinvenuti.
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