Cassazione Civile, Ordinanza n. 07357/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un soggetto ha convenuto in giudizio la società proprietaria di un appezzamento di terreno per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del fondo, deducendo di averlo posseduto sin dal 1979 mediante recinzione, pascolo del bestiame, realizzazione e manutenzione di un laghetto e uso esclusivo del bene, con esclusione di terzi. La società ha contestato il possesso utile all'usucapione, affermando di avere sempre esercitato attività di tutela e utilizzo del fondo e di avere a sua volta delimitato il confine con una recinzione. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo non provato il possesso ad usucapionem, per contraddittorietà della prova testimoniale e carenza di elementi chiari e certi, anche documentali. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c. e motivazione apparente, assumendo che i fatti allegati non fossero stati contestati e dovessero ritenersi ammessi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1476 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice non avesse correttamente distribuito l'onere della prova e non avesse valorizzato il possesso anteriore all'atto di acquisto della controparte; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla creazione del laghetto; 4) violazione di varie norme processuali e sostanziali per il mancato espletamento/valorizzazione di CTU e per omessa pronuncia sulla recinzione; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e motivazione apparente per l'inattendibilità dei testimoni; 6) omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme sull'usucapione, per non avere considerato che il possesso si sarebbe comunque consolidato tra la recinzione della controparte e la domanda; 7) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché redatto con tecnica alluvionale, mediante riproduzione di ampi stralci di atti e documenti in violazione dell'art. 366 c.p.c.; ha inoltre ritenuto i primi due motivi, e poi anche il sesto, inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata si era conformata ai principi di legittimità in tema di prova del possesso utile all'usucapione e il ricorrente non aveva introdotto argomenti idonei a sollecitare un ripensamento. La Corte ha ribadito che grava sull'attore l'onere rigoroso di provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco e con animus domini, esercitato in modo incompatibile con il possesso altrui. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudizio di merito integrava una doppia conforme, preclusiva della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.; le deduzioni svolte solo in memoria non possono integrare il ricorso. Il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché, nella sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del peso delle testimonianze, riservata al giudice di merito; la CTU non è mezzo di prova automatico e la sua ammissione rientra nel prudente apprezzamento del giudice. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
L'usucapione richiede la prova di un possesso utile protratto per il tempo di legge, con caratteri di continuità, pacificità, pubblicità, non interruzione e non equivocità, accompagnato dall'animus domini.
L'onere di provare i presupposti dell'usucapione grava sulla parte che la invoca.
Richiamato dal ricorrente, ma non è stata accolta la tesi secondo cui l'acquirente del fondo avrebbe dovuto provare la consegna materiale del terreno ai fini della decisione sull'usucapione.
Le censure di omessa pronuncia sono state reputate inammissibili perché non si confrontavano con le reali rationes decidendi della sentenza impugnata.
La dedotta non contestazione non è stata ritenuta sufficiente a superare l'onere probatorio dell'attore sull'acquisto per usucapione.
La doglianza sulla valutazione delle prove è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
Il ricorso deve contenere una esposizione sommaria chiara e selettiva dei fatti rilevanti e motivi specifici; la riproduzione alluvionale di atti e documenti rende il motivo inammissibile.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre argomenti seri per un suo mutamento.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme, salvo la dimostrazione che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su ragioni di fatto diverse.
La doppia conforme impedisce di proporre in cassazione il vizio di cui al n. 5, salvo le eccezioni tassative previste dalla norma.
Richiamato in relazione alle memorie istruttorie e alla richiesta di ammissione della CTU, ma senza accoglimento delle doglianze.
Richiamato nel motivo relativo alla CTU, senza che ne sia stata riconosciuta la violazione.
Le spese seguono la soccombenza; la censura del ricorrente è stata dichiarata inammissibile.
In presenza di rigetto/inammissibilità conforme alla proposta di definizione accelerata, sono state applicate le condanne per responsabilità aggravata previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU
Richiamato per affermare l'esigenza di particolare rigore nell'accertamento dei presupposti dell'usucapione, in bilanciamento con la tutela della proprietà.
Massime di principio
- Chi invoca l'usucapione deve provare rigorosamente un possesso ultraventennale avente i requisiti di continuità, pubblicità, pacificità, non interruzione e non equivocità, oltre all'animus domini; non basta allegare l'uso materiale del bene.
- La recinzione del fondo, da sola, non è prova automatica dell'usucapione: deve essere valutata nel complesso del comportamento possessoreo e della restante prova disponibile.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre in modo disordinato atti e documenti o a chiedere una rivalutazione del merito probatorio, senza una critica specifica alla ratio decidendi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorre la doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su rationes fattuali diverse.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova a carattere necessario: la sua ammissione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere usata per supplire alla carenza probatoria della parte onerata.
- Le doglianze sulle testimonianze e sul loro peso probatorio sono inammissibili quando mirano soltanto a sostituire la valutazione del giudice di merito con quella del ricorrente.
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