Cassazione Penale, Sentenza n. 24690/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti, ricostruiti dai giudici di merito, riguardano un episodio avvenuto su un treno: il soggetto, in un contesto di emergenza pandemica, avrebbe rifiutato di indossare la mascherina, assunto un atteggiamento aggressivo verso i passeggeri, sarebbe stato identificato dal capotreno e dagli agenti della polizia ferroviaria, e avrebbe opposto violenta resistenza all'ordine di scendere dal convoglio, tentando di colpire un agente con pugni e calci e, dopo essere stato ammanettato, tentando anche di colpire un passeggero con una testata. I motivi di ricorso erano tre: 1) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 che ha esteso l'istituto ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p.; 2) deduzione di vizio di motivazione per travisamento della prova quanto all'atto d'ufficio asseritamente ostacolato, sostenendosi che gli agenti dovessero limitarsi a identificare l'imputato e che l'ordine di scendere dal treno fosse stato imposto dal capotreno; 3) invocazione dell'esimente dell'art. 393-bis c.p., assumendo l'illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale al quale sarebbe stata opposta resistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la censura non denunciava un vero travisamento della prova ma mirava a una inammissibile rilettura del merito; ha inoltre escluso che la ricostruzione dei giudici di merito fosse viziata, perché l'ordine di scendere dal treno rientrava nell'attività istituzionale degli operanti, diretta a contenere il turbamento dell'ordine e della sicurezza e a consentire gli accertamenti necessari. Il terzo motivo è stato giudicato infondato perché l'esimente dell'art. 393-bis presuppone l'illegittimità dell'atto resistito, elemento non sussistente nel caso concreto. Quanto al primo motivo, la Corte ha riconosciuto in astratto la proponibilità della questione dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 172 del 2025, ma ha escluso la particolare tenuità del fatto perché le modalità della condotta, protrattasi dal rifiuto delle prescrizioni fino alla violenta opposizione agli agenti, escludevano che l'offesa fosse tenue.
Norme richiamate
La condotta contestata è stata qualificata come resistenza a pubblico ufficiale; la legittimità dell'atto pubblico resistente è elemento decisivo per la configurabilità del reato e per l'eventuale esimente invocata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile, anche in sede di legittimità, se i presupposti risultano immediatamente dagli atti; nel caso concreto è stata esclusa per l'intensità, durata e contesto delle condotte.
L'esimente è invocabile solo se l'atto del pubblico ufficiale è illegittimo; in difetto di illegittimità dell'atto, l'esimente non opera.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte richiama il potere di rilevare d'ufficio in cassazione le questioni favorevoli all'imputato solo nei limiti consentiti dagli atti e senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali.
È richiamato quale fonte di introduzione dell'art. 131-bis c.p. e del suo ambito applicativo nei procedimenti pendenti.
Corte cost. n. 172 del 2025
È richiamata come pronuncia sopravvenuta che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131-bis c.p. nella parte in cui non consentiva l'applicazione ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova non consente una rivalutazione del merito: esso è configurabile solo quando sia dedotta una palese e non controvertibile difformità tra il contenuto della prova e la sua recezione in motivazione, idonea a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- Nel caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado oppure se entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo macroscopico travisamento.
- L'ordine di allontanamento o di scendere da un mezzo pubblico, quando sia funzionale a contenere una situazione di turbamento dell'ordine e della sicurezza e a consentire accertamenti necessari, può integrare un atto d'ufficio legittimo rilevante ai fini della resistenza a pubblico ufficiale.
- L'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. presuppone l'illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale; se l'atto è legittimo, la scriminante non è applicabile.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere valutata anche in cassazione quando la disciplina sopravvenuta sia applicabile al caso e i presupposti risultino immediatamente dagli atti; se invece occorrono nuovi accertamenti fattuali, la Corte non può riconoscerla direttamente.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità è esclusa quando la condotta presenti una progressione offensiva, una durata apprezzabile, violenza o un concreto turbamento della sicurezza pubblica, anche in presenza di incensuratezza dell'imputato.
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