Cassazione Penale, Sentenza n. 10241/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza del 19/07/2023 che aveva annullato il sequestro preventivo di due manufatti in calcestruzzo e della pavimentazione/basamento su area demaniale marittima. Il Procuratore deduceva un unico motivo articolato di vizio di motivazione per omessa valutazione di specifici atti di indagine (informative, relazione tecnica, immagini Google Earth e cronistoria dell'area) che, secondo il PM, avrebbero dimostrato la riconducibilità della posa dei massi all'indagato e la permanenza delle opere abusive non demolite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) carenza di legittimazione soggettiva del ricorrente, poiché, in materia di misure cautelari reali ex art. 325 c.p.p., è legittimato a ricorrere solo il pubblico ministero presso il tribunale che ha deciso in sede di riesame (qui il ricorso è stato proposto dal PM presso il Tribunale di Paola); 2) violazione dei limiti soggettivi e oggettivi della censura consentita dall'art. 325 c.p.p.: il ricorso denunciava profili di travisamento probatorio e omissione di valutazione di atti (vizi della motivazione non rientranti nella nozione di violazione di legge ammessa in questo tipo di ricorso). La Corte ha quindi ritenuto che i vizi prospettati attengano al merito e alla motivazione in senso non costitutivo di una violazione di legge rimediabile con il rito di cui all'art. 325, disponendo l'inammissibilità, senza entrare nel merito della vicenda sostanziale e ricordando la possibilità per il PM di riproporre la richiesta cautelare con nuova motivazione o mediante l'ufficio competente.
Norme richiamate
Regola la cassazione contro le ordinanze del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali: consente il ricorso solo per violazione di legge e pone limiti soggettivi alla legittimazione (legittimato il PM presso il tribunale che ha deciso in sede di riesame).
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la lett. e) reca la fattispecie relativa alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che è diversa dalle doglianze di travisamento probatorio o incompletezza motivazionale non ammesse nell'art. 325 c.p.p.
Norma richiamata in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali; il ricorso per cassazione ex art. 325 è preordinato a censurare ordinanze di riesame emesse su provvedimenti ai sensi dell'art. 324.
art. 44, co.1, lett. c) TU edilizia
Norma richiamata nell'atto impugnato quale parte della contestazione penale relativa alla realizzazione di opere in difformità dal permesso di costruire.
art. 71, co.1 e art. 72 TU edilizia
Richiamate come profili penali per lavori eseguiti senza progetto esecutivo, direzione di lavoro e denuncia di inizio lavori allo sportello unico.
art. 95 e artt. 93-94 TU edilizia
Norme riguardanti l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, preavviso scritto e progetto per le zone sismiche e la conformità alla normativa tecnica.
art. 181, co.1 D.lgs. n. 42/2004
Norma penale del Codice dei beni culturali e del paesaggio richiamata per lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale senza autorizzazione.
artt. 136-142 e art. 146, co.2 D.lgs. n. 42/2004
Disposizioni sul regime autorizzativo per interventi in zone vincolate, la cui inosservanza è stata contestata come illecito amministrativo/penale.
Norme del codice della navigazione richiamate per le innovazioni non conformi operate su area demaniale marittima in concessione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali ai sensi dell'art. 325 c.p.p. è ammissibile solo per violazione di legge; non può essere usato per chiedere la rinnovazione del giudizio in ordine alla valutazione del merito probatorio o per contestare semplici omissioni/insufficienze/illogicità della motivazione.
- Solo il pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato l'ordinanza di riesame è legittimato a proporre il ricorso ex art. 325 c.p.p.; un PM appartenente a un ufficio diverso è privo di legittimazione e il ricorso è inammissibile per questo vizio soggettivo.
- Per criticare la valutazione delle prove o l'omissione di atti nel provvedimento di riesame occorrono strumenti diversi: proporre le doglianze nella sede competente (es. istanza di riesame integrativa, nuova richiesta cautelare con documentazione aggiornata) o, se sussistono i presupposti, impugnare per motivi di diritto evidenziando una mancanza assoluta o apparente della motivazione, non una mera discordanza valutativa.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione in questa materia è necessario verificare sia la legittimazione soggettiva sia l'inquadramento del motivo come effettiva violazione di legge (es. totale assenza di motivazione), evitando di trasformare il ricorso in una nuova disquisizione sulle prove.
- In caso di rigetto o annullamento del sequestro da parte del riesame, il PM che ritiene sussistenti gli elementi per la misura può riproporre la richiesta all'autorità competente corredandola di motivazione e documentazione tali da incardinare un possibile vizio di diritto eventualmente deducibile in Cassazione.
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