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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08799/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna di due imputati per concorso nel delitto di cui agli artt. 110 e 473 c.p., per un fatto commesso a Nicosia il 25 novembre 2019. Contro tale decisione i due imputati, con unico atto e tramite il medesimo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo denunciava l'erronea valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, sostenendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie; il secondo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, lamentando la mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo generico e diretto in modo non consentito a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, senza dedurre specifici travisamenti decisivi. Ha ritenuto il secondo motivo infondato nel perimetro del sindacato di legittimità, poiché il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sul bilanciamento tra circostanze appartiene al merito ed era comunque sorretto da motivazione sufficiente. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione al delitto contestato.

  • art. 473 c.p.

    norma incriminatrice del reato per il quale è stata confermata la condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti del fatto risultanti dagli atti.
  • Le censure che ripropongono in modo generico questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito sono inammissibili quando non evidenziano vizi logici manifesti della motivazione.
  • La motivazione della sentenza di merito può essere legittimamente desunta dall'integrazione reciproca delle decisioni di primo e secondo grado, purché l'apparato argomentativo complessivo sia coerente e non manifestamente illogico.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituiscono valutazioni discrezionali di merito, sindacabili in cassazione solo se sorrette da motivazione apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • È sufficiente, ai fini della tenuta della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, l'indicazione dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la riduzione del trattamento sanzionatorio, quando tale valutazione risulti coerente con il complesso della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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