Sentenza n. 12784/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (Ufficio I Settore III), registro Ufficiale 8644 del 24 aprile 2023, pubblicato in pari data, con il quale per l’a.s. 2023/2024 è stato indetto il concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo professionale dell’area B di Collaboratore Scolastico del personale scuola per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia; - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 26352 del 5 aprile 2023, avente quale oggetto “Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell'area A e B del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2022/2023 – Graduatorie a.s. 2023/2024” nella parte in cui non prevede l’equiparazione tra il servizio svolto presso gli istituti scolastici statali e gli istituti parificati paritari ai sensi della legge n. 62 del 10.3.2000; - ove dovesse occorrere della procedura telematica di presentazione della domanda nella parte in cui impone di dichiarare di aver svolto 24 mesi di servizio solo presso istituti scolastici statali; - dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, avente quale oggetto “Indizione e svolgimento per l'anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297”, in quanto richiamata dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 26352 del 5 aprile 2023, nella parte in cui non prevede l’equiparazione tra il servizio svolto presso gli istituti scolastici statali e gli istituti parificati paritari ai sensi della legge n. 62 del 10.3.2000, solo oggi lesiva per la ricorrente; - ogni altro atto conseguenziale, precedente o comunque connesso, lesivo per la ricorrente; nonché per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto della ricorrente di partecipare al concorso e di ottenere la valutazione, per intero, del servizio prestato nella scuola parificata paritaria ai fini della domanda di accesso alle graduatorie permanenti provinciali per il profilo professionali dell'area B di collaboratore scolastico per l’a.s. 2023/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando regionale e atti ministeriali relativi al concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, nella parte in cui non equiparavano il servizio prestato presso scuole paritarie al servizio prestato presso scuole statali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria che indiceva, per l'anno scolastico 2023/2024, il concorso per titoli destinato all'aggiornamento e all'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il profilo di collaboratore scolastico, nonché la nota ministeriale di indizione, l'ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009 e la procedura telematica di presentazione della domanda. La contestazione riguardava la mancata previsione dell'equiparazione, ai fini dell'accesso e della valutazione dei titoli, tra il servizio prestato presso istituti scolastici statali e quello prestato presso istituti paritari ai sensi della legge n. 62/2000. La ricorrente chiedeva inoltre l'accertamento del diritto a partecipare alla procedura e alla valutazione integrale del servizio svolto presso la scuola paritaria, anche in via cautelare. Nel corso del giudizio, con memoria del 5 maggio 2026, il difensore ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati né la questione dell'equiparazione del servizio prestato presso scuole paritarie e statali. La decisione è stata adottata sulla base della dichiarazione della ricorrente, depositata in corso di causa, circa il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in rito mediante declaratoria di improcedibilità.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione della controversia.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Richiamata nell'oggetto della controversia quale fonte della disciplina degli istituti scolastici paritari; la sentenza non esamina nel merito l'eventuale equiparazione dei servizi.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando la controversia abbia originariamente ad oggetto l'annullamento di atti amministrativi e l'accertamento di una posizione giuridica connessa.
- Quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito e delle circostanze processuali del caso concreto.
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