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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34869/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato quale agevolatore delle rapine contestate e aveva determinato la pena, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile quale agevolatore di rapine. I motivi dedotti erano tre: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; (2) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per il mancato proscioglimento; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare perché la pena era stata determinata oltre il minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e riproponevano censure già disattese in appello, senza un confronto argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla rinnovazione istruttoria, ha inoltre rilevato che il relativo potere è eccezionale e subordinato alla sua assoluta necessità; nel giudizio abbreviato di appello le parti hanno solo una facoltà di sollecitazione, non un diritto alla rinnovazione. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e comunque infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale; può essere disposta solo se il giudice la ritiene assolutamente necessaria per decidere, non essendo sufficiente una mera sollecitazione difensiva. Nel giudizio abbreviato d'appello le parti non hanno un diritto autonomo alla nuova assunzione della prova.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve muoversi entro i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali relativi alla gravità del fatto e alla personalità del colpevole; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito se la motivazione non è arbitraria o illogica.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze che chiedono una rivalutazione del merito probatorio o una nuova lettura delle risultanze processuali non sono deducibili come vizi di legittimità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura di attendibilità e rilevanza delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure che si limitano a riproporre motivi già dedotti in appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sono prive di specificità e risultano solo apparenti.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale: è ammessa solo quando il giudice la ritenga assolutamente necessaria per decidere, e non può essere pretesa come diritto della parte, neppure nel giudizio abbreviato d'appello.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria deve essere sorretta da una concreta dimostrazione della sua indispensabilità; se il giudice di merito motiva congruamente la superfluità della prova, la censura è infondata.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione, è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p., ed è sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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