Ordinanza n. 1699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 654 del 30 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione I, che aveva definito la controversia tra il Comune e l'operatore di telecomunicazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR, chiedendone la sospensione. Il Consiglio di Stato ha ravvisato un sufficiente fumus boni iuris nella possibile decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere previsto dall'art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 259 del 2003. In particolare, dall'interpretazione della comunicazione di avvio del procedimento del 19 luglio 2024 non sembra evincibile un'effettiva volontà dell'Amministrazione di interrompere, sia pure impropriamente, il termine di decadenza previsto dalla disposizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare del Comune e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata adottata in ragione del sufficiente fumus boni iuris connesso alla possibile maturazione del termine decadenziale previsto dall'art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 259 del 2003 e della prevalenza, nel bilanciamento cautelare, dell'interesse dell'Amministrazione comunale a mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 29 ottobre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento processuale dell'esame dell'istanza cautelare in appello.
art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003
La disposizione prevede un termine di decadenza il cui possibile decorso, non risultando effettivamente interrotto dalla comunicazione di avvio del procedimento, integra un profilo di sufficiente fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il possibile decorso di un termine decadenziale previsto dalla disciplina delle telecomunicazioni può integrare un sufficiente fumus boni iuris quando la comunicazione di avvio del procedimento non renda effettivamente evincibile la volontà dell'amministrazione di interrompere il termine.
- Una comunicazione di avvio del procedimento non interrompe necessariamente un termine decadenziale se, interpretata nel suo contenuto concreto, non manifesta in modo effettivo la volontà dell'amministrazione di esercitare il potere entro il termine previsto.
- Nel bilanciamento cautelare, può prevalere l'interesse dell'amministrazione a mantenere invariata la situazione giuridica e fattuale fino alla definizione del merito, mediante sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
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