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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39613/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il detenuto, in espiazione di pena, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva rigettato l'opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza, emesso ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, con cui era stata disposta la sua espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la condizione di inespellibilità, in particolare perché non avrebbe valorizzato il fatto che egli aveva ottenuto un permesso di asilo in Germania, circostanza che a suo dire sarebbe stata sintomatica del grave pregiudizio che avrebbe subito in caso di rientro nel Paese di origine. Ha inoltre sostenuto che le cause ostative all'espulsione non sarebbero tassative e andrebbero interpretate alla luce dei principi costituzionali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non aveva mosso censure specifiche alla motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva escluso, con argomentazione approfondita e logicamente coerente, la prova di condizioni ostative all'espulsione previste dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, richiamate dall'art. 16, comma 9, dello stesso decreto. In particolare, il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato anche il permesso di asilo in Germania, ritenendolo fattualmente irrilevante. Il ricorso si limitava quindi a riproporre tesi già valutate nel merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Consente l'espulsione dello straniero detenuto come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, nel caso in esame disposta dal Magistrato di sorveglianza.

  • art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Richiama le condizioni ostative previste dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, escludendo l'espulsione quando esse siano provate.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    Individua le cause ostative all'espulsione; nel caso concreto il giudice di merito ha escluso che fosse provata una qualsiasi di tali condizioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È stata invocata dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di espulsione dello straniero detenuto quale sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, il controllo del giudice di sorveglianza deve accertare la concreta sussistenza di eventuali cause ostative previste dalla normativa sull'immigrazione, e la motivazione è sufficiente quando dia conto in modo logico e completo delle ragioni per cui tali condizioni non risultano provate.
  • Il ricorso per cassazione che denunci vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: non è sufficiente riproporre in forma assertiva le stesse deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • La deduzione di una situazione di protezione o di soggiorno in un diverso Stato estero non è di per sé decisiva ai fini della prova di una causa ostativa all'espulsione, se il giudice di merito ne abbia motivatamente escluso la rilevanza in rapporto al rischio allegato nel Paese di origine.
  • Quando il ricorso è inammissibile per manifesta genericità o per mancato confronto con la motivazione impugnata, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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