Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26164/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di tre immobili (opificio e terreni) ritenuti distratti dal patrimonio della fallita M.C.M. S.r.l. tramite una compravendita in favore della Meridionale Costruzioni S.r.l. (contratto del 23/06/2020). Il P.M. contestava che la vendita, unitamente ad altre operazioni (erogazioni a soci/amministratori, cessioni di macchinari e automezzi a società del gruppo Siac S.r.l.), aveva svuotato la fallita e che gli immobili risultavano in concreto nella disponibilità di Siac senza titolo e senza adeguata controprestazione, configurando bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, dichiarandolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Benevento per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente valutato che la condizione sospensiva unilaterale apposta al contratto (a vantaggio dell'acquirente) poteva determinare di fatto la limitazione della capacità di disposizione della venditrice e la perdita della disponibilità degli immobili, anche se formalmente l'effetto traslativo non si fosse verificato entro il termine. Ha indicato al riesame di verificare l'eventuale mancanza di controprestazione, la disponibilità effettiva degli immobili da parte di Siac, la sproporzione rispetto al valore di mercato e la presenza di "indici di fraudolenza", nonché di valutare il periculum e il fumus del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale fondamento della richiesta di sequestro preventivo dei beni oggetto di presunta distrazione; la Corte indica che il Tribunale dovrà riesaminare l'esistenza del fumus e del periculum alla luce degli elementi concreti.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa al ricorso cautelare reale: il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e la Corte ricorda i limiti di impugnazione in materia di misure reali.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma tipica della bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte afferma che la distrazione si configura anche quando il bene esca dalla disponibilità del fallito senza controprestazione, e che il reato è di pericolo, pertanto è sufficiente la concreta messa in pericolo dell'integrità patrimoniale dei creditori.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 216; inserito nel quadro normativo che regola le fattispecie di bancarotta e gli strumenti di tutela dei creditori.

  • art. 1355 cod. civ.

    Richiamato in ordine alla valutazione della condizione sospensiva e alla sua rilevanza civile: la Corte osserva che non si è in presenza di nullità contrattuale ai sensi di tale norma e valuta la natura potestativa/unilaterale della condizione.

Massime di principio

  • La vendita di beni societari a prezzo inferiore al valore di mercato può integrare distrazione anche se la traslazione formale non si è perfezionata entro il termine contrattuale, quando il bene sia comunque fuori dalla disponibilità della società fallita e non vi sia adeguata controprestazione.
  • Una condizione sospensiva posta nell'esclusivo interesse dell'acquirente costituisce un potere potestativo che può limitare la capacità di disposizione della venditrice e creare una situazione di stallo dannosa per i creditori; tale previsione contrattuale va valutata ex ante per verificarne la pericolosità per il ceto creditorio.
  • Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) non è necessario dimostrare l'evento dannoso definitivo: è sufficiente il pericolo concreto per l'integrità patrimoniale dei creditori; occorre quindi valutare 'indici di fraudolenza' (sproporzione prezzo/valore, rapporti tra società correlate, mancato pagamento, uso sine titulo dei beni, trasferimento di macchinari/personale).
  • L'efficacia formale di un atto negoziale (es. inefficacia per condizione non avverata) non esclude automaticamente la rilevanza penale se il fatto ha comportato un depauperamento di fatto del patrimonio e perdita della disponibilità dei beni.
  • In ipotesi analoghe il giudice deve confrontarsi specificamente con: (a) disponibilità materiale dei beni e loro utilizzazione da terzi; (b) corrispettivo effettivamente pagato o mancato; (c) collegamenti societari e conflitti di interesse; (d) valutazioni ex ante sulla pericolosità dell'operazione; (e) necessità di tutela del processo concorsuale nel valutare il periculum in mora.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.