Cassazione Penale, Ordinanza n. 31134/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge però che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, senza difensore iscritto all'albo speciale; la Corte rileva quindi un vizio processuale di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Il ricorso viene definito de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza esame nel merito dei motivi di doglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la sanzione pecuniaria consegue salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruire ulteriori dettagli fattuali oltre alla riferita contestazione del reato.
Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile.
Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale dell'impugnazione ne determina l'inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto tramite difensore munito di specifica abilitazione; l'impugnazione proposta personalmente dall'imputato è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile, la Corte può definirlo de plano senza affrontare il merito delle doglianze.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- L'inammissibilità dell'impugnazione impedisce l'esame dei motivi di merito e lascia ferma la decisione di condanna pronunciata nei gradi precedenti.
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