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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18078/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per i reati ascritti. Con un unico atto, i ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione sulla valutazione delle risultanze dibattimentali e, quindi, sulla declaratoria di responsabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato ricorso alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/1981. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze già prospettate in appello, senza una critica specifica e correlata alla motivazione della sentenza impugnata, e che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la mancanza di specificità dei motivi e la loro manifesta infondatezza. Ha evidenziato che le censure erano meramente reiterative rispetto all'appello, non si misuravano con la motivazione della Corte territoriale e tendevano a proporre una lettura alternativa delle prove. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata dedotta dai ricorrenti, ma ritenuta infondata in quanto non specificamente argomentata e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 53 L. 689/1981

    La doglianza relativa alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è stata ritenuta generica e non autosufficiente, poiché non confrontata con le ragioni espresse dal giudice di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per genericità o per assenza di correlazione con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
  • La mancanza di specificità non dipende solo dalla genericità in senso stretto, ma anche dall'assenza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle dedotte nel ricorso.
  • Non è ammissibile un ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, senza indicare in che modo la motivazione di merito sia effettivamente mancante, illogica o giuridicamente erronea.
  • Le doglianze relative alla particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche e alla conversione della pena devono essere sorrette da una critica argomentata e ancorata alla motivazione del giudice di merito; altrimenti sono dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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