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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37722/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo volto ad ottenere i rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. per la presunta detenzione in condizioni disumane e degradanti (violazione art. 3 CEDU) nei periodi trascorsi negli istituti di Piacenza, Firenze Sollicciano, San Gimignano e Ancona. Il ricorrente ha articolato due motivi: (i) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 3 CEDU e art. 35-ter Ord. pen., sostenendo che sussistono i presupposti per il riconoscimento dei rimedi risarcitori; (ii) carenza e manifesta illogicità della motivazione per non avere i giudici di merito applicato il principio stabilito dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che, sulla base dei prospetti trasmessi dagli Istituti, ha accertato che lo spazio individuale disponibile era superiore a 3 mq (da 3,61 mq a 5 mq), che vi era accesso ad almeno 6 ore giornaliere fuori dalla camera di pernottamento e l'accesso ad attività trattamentali (scuola, teatro, lavoro). Alla luce di tali elementi e dei fattori compensativi, le censure del ricorrente sono state giudicate generiche e riconducibili a una mera richiesta di rivalutazione di fatti già esaminati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen. (Legge n. 354 del 26/07/1975)

    Prevede i rimedi risarcitori per detenuti o internati per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; la norma è stata richiamata per valutare l'ammissibilità e il merito della richiesta di risarcimento.

  • art. 3 CEDU

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (Torregiani) e utilizza il criterio dello spazio minimo individuale e della valutazione complessiva delle condizioni di detenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del motivo di ricorso per vizio di motivazione o violazione di legge; il motivo proposto dal ricorrente è stato ritenuto infondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso con riferimento alle spese processuali e all'assenza di giustificazione della condotta; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • Torregiani c. Italia (Corte EDU, 8/01/2013)

    Giurisprudenza europea che individua il parametro empirico dei 3 mq come soglia rilevante per lo spazio individuale minimo e sottolinea la necessità di valutare complessivamente le condizioni di detenzione. La Corte di Cassazione ha richiamato tale principio per il giudizio sul caso concreto.

  • Cass. Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016 (Sciuto) / Sez. 1, n. 40520 del 16/11/2016 (Triki) / Sez. 1, n. 16418 del 17/11/2016 (Lorefice) / Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016 (Morello) / Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017 (Gobbi)

    Giurisprudenza di legittimità utilizzata per precisare criteri tecnici: vanno detratti dalla superficie i letti e gli arredi stabilmente infissi; non vanno detratti gli arredi rimovibili o funzionali ad attività quotidiane. Tali principi sono stati applicati nella valutazione dei prospetti dimensionali e delle condizioni trattamentali.

Massime di principio

  • Il parametro dei 3 metri quadrati di spazio individuale disponibile in cella è una soglia rilevante: se lo spazio è pari o superiore a 3 mq è più difficile che sussista una violazione dell'art. 3 CEDU, salvo valutazione complessiva diversa.
  • Nella misurazione della superficie vanno detratti il letto e gli arredi stabilmente infissi; mobili e arredi rimovibili che servono ad attività quotidiane non si detrattono.
  • Se lo spazio individuale è inferiore a 3 mq, opera una presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU che può essere superata solo da fattori compensativi concreti e documentati (breve durata della detenzione, condizioni dignitose complessive, sufficiente tempo fuori dalla cella, svolgimento di attività trattamentali).
  • Se lo spazio individuale è compreso tra 3 e 4 mq, la valutazione è casistica e richiede un bilanciamento fra fattori positivi (attività, ore fuori cella, durata) e negativi.
  • La prova documentale (prospetti dimensionali, registro delle ore fuori cella, elenco delle attività trattamentali) è decisiva: censure generiche o richieste di mera rivalutazione dei fatti già accertati sono inefficaci in sede di ricorso.
  • Dal punto di vista processuale, i ricorsi che risultino manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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