Cassazione Penale, Sentenza n. 37722/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo volto ad ottenere i rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen. per la presunta detenzione in condizioni disumane e degradanti (violazione art. 3 CEDU) nei periodi trascorsi negli istituti di Piacenza, Firenze Sollicciano, San Gimignano e Ancona. Il ricorrente ha articolato due motivi: (i) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 3 CEDU e art. 35-ter Ord. pen., sostenendo che sussistono i presupposti per il riconoscimento dei rimedi risarcitori; (ii) carenza e manifesta illogicità della motivazione per non avere i giudici di merito applicato il principio stabilito dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che, sulla base dei prospetti trasmessi dagli Istituti, ha accertato che lo spazio individuale disponibile era superiore a 3 mq (da 3,61 mq a 5 mq), che vi era accesso ad almeno 6 ore giornaliere fuori dalla camera di pernottamento e l'accesso ad attività trattamentali (scuola, teatro, lavoro). Alla luce di tali elementi e dei fattori compensativi, le censure del ricorrente sono state giudicate generiche e riconducibili a una mera richiesta di rivalutazione di fatti già esaminati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen. (Legge n. 354 del 26/07/1975)
Prevede i rimedi risarcitori per detenuti o internati per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; la norma è stata richiamata per valutare l'ammissibilità e il merito della richiesta di risarcimento.
art. 3 CEDU
Divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (Torregiani) e utilizza il criterio dello spazio minimo individuale e della valutazione complessiva delle condizioni di detenzione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento processuale del motivo di ricorso per vizio di motivazione o violazione di legge; il motivo proposto dal ricorrente è stato ritenuto infondato.
Norma che disciplina le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso con riferimento alle spese processuali e all'assenza di giustificazione della condotta; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Torregiani c. Italia (Corte EDU, 8/01/2013)
Giurisprudenza europea che individua il parametro empirico dei 3 mq come soglia rilevante per lo spazio individuale minimo e sottolinea la necessità di valutare complessivamente le condizioni di detenzione. La Corte di Cassazione ha richiamato tale principio per il giudizio sul caso concreto.
Cass. Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016 (Sciuto) / Sez. 1, n. 40520 del 16/11/2016 (Triki) / Sez. 1, n. 16418 del 17/11/2016 (Lorefice) / Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016 (Morello) / Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017 (Gobbi)
Giurisprudenza di legittimità utilizzata per precisare criteri tecnici: vanno detratti dalla superficie i letti e gli arredi stabilmente infissi; non vanno detratti gli arredi rimovibili o funzionali ad attività quotidiane. Tali principi sono stati applicati nella valutazione dei prospetti dimensionali e delle condizioni trattamentali.
Massime di principio
- Il parametro dei 3 metri quadrati di spazio individuale disponibile in cella è una soglia rilevante: se lo spazio è pari o superiore a 3 mq è più difficile che sussista una violazione dell'art. 3 CEDU, salvo valutazione complessiva diversa.
- Nella misurazione della superficie vanno detratti il letto e gli arredi stabilmente infissi; mobili e arredi rimovibili che servono ad attività quotidiane non si detrattono.
- Se lo spazio individuale è inferiore a 3 mq, opera una presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU che può essere superata solo da fattori compensativi concreti e documentati (breve durata della detenzione, condizioni dignitose complessive, sufficiente tempo fuori dalla cella, svolgimento di attività trattamentali).
- Se lo spazio individuale è compreso tra 3 e 4 mq, la valutazione è casistica e richiede un bilanciamento fra fattori positivi (attività, ore fuori cella, durata) e negativi.
- La prova documentale (prospetti dimensionali, registro delle ore fuori cella, elenco delle attività trattamentali) è decisiva: censure generiche o richieste di mera rivalutazione dei fatti già accertati sono inefficaci in sede di ricorso.
- Dal punto di vista processuale, i ricorsi che risultino manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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