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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29486/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda contestazioni di assenteismo e falsa attestazione della presenza in servizio da parte di dipendenti dell'ENAC - Direzione Aeroportuale della Sicilia sud occidentale. La Corte di appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva assolto uno degli imputati da alcuni episodi, confermato la responsabilità per altri e rideterminato la pena; per l'altra imputata aveva confermato la condanna, aggiungendo il beneficio della non menzione oltre alla sospensione condizionale già riconosciuta. I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso con sette motivi: 1) per il primo imputato, vizio di motivazione sull'elemento soggettivo di un episodio di mancata timbratura in uscita, sostenendo che si fosse trattato di mera dimenticanza; 2) per entrambi, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione ad alcuni episodi in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che si fossero avvantaggiati dell'uso del cartellino di altri dipendenti, assumendo che la videoregistrazione non mostrasse quanto affermato in sentenza; 3) per il primo imputato, erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in quanto alcuni fatti erano già stati esclusi o prosciolti e la pluralità di episodi non osterebbe di per sé al beneficio; 4) per la seconda imputata, vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per alcuni episodi di allontanamento dal servizio, sostenendo che si trattasse di spostamenti per ragioni di servizio che non richiedevano timbratura; 5) sempre per la seconda imputata, censura per motivazione asseritamente generica su numerosi episodi, per mancato esame puntuale dei motivi di appello; 6) ancora per la seconda imputata, violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, perché l'assenza di immagini video non escluderebbe l'ingresso da accesso non sorvegliato; 7) per la seconda imputata, diniego della particolare tenuità del fatto per le medesime ragioni dedotte dal coimputato. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: quelli sul travisamento della prova perché chiedevano una rivalutazione del merito e non mettevano in crisi il ragionamento decisivo della sentenza; quelli sull'elemento soggettivo e sulle specifiche assenze perché si risolvevano in censure di fatto non sindacabili in sede di legittimità; quelli sulla particolare tenuità perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando la pluralità e sistematicità delle condotte, incompatibili con il requisito della non abitualità; quello sulla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio perché la tesi difensiva alternativa era rimasta priva di riscontri ed era stata logicamente esclusa. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi e condannato entrambi i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero, per lo più, in richieste di rivalutazione del fatto e della prova, estranee al giudizio di legittimità; ha inoltre confermato la correttezza della motivazione della Corte di appello sul punto decisivo dell'utilizzo illecito dei cartellini marcatempo, sulla mancata dimostrazione delle giustificazioni addotte per gli allontanamenti dal servizio, e sulla incompatibilità tra la particolare tenuità del fatto e la sistematicità delle condotte contestate. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di una pluralità sistematica e abituale di condotte illecite, nonostante la limitata entità economica del danno e la continuazione tra i fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente nel ragionamento sulla valutazione della prova e sulla necessità di elementi di conferma e di esclusione della tesi difensiva alternativa, in coerenza con la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, chiedano una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova rileva solo se incide su un passaggio decisivo della motivazione; non è configurabile quando la sentenza impugnata si fondi anche su ulteriori dati probatori autonomamente idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
  • La mera allegazione dell'errore o della dimenticanza non basta a superare una motivazione logica che desuma l'intenzionalità della condotta da elementi complessivi, come la reiterazione di omissioni o la coerenza del comportamento contestato.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con una condotta abituale o sistematica, valutata attraverso la pluralità degli episodi, la loro successione temporale, le modalità esecutive e l'offensività complessiva, anche quando i singoli eventi abbiano modesta incidenza economica.
  • Il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio richiede che l'ipotesi alternativa della difesa sia sorretta da specifici riscontri; se essa resta una mera possibilità astratta o non trova conferme processuali, può essere logicamente disattesa.
  • La deduzione in cassazione di una nuova circostanza fattuale, non prospettata in appello e non esaminata dal giudice di merito, non è idonea a incrinare la tenuta logica della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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