Cassazione Civile, Ordinanza n. 09654/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Una società concessionaria ha proposto opposizione davanti al Tribunale avverso un'ingiunzione di pagamento emessa dal dirigente del mercato ortofrutticolo per canoni asseritamente non versati relativi all'occupazione di uno stand. La società ha contestato: la legittimità degli atti comunali che avevano inciso sul rapporto concessorio, chiedendone la disapplicazione; l'alterazione del sinallagma per inadempimenti del concedente e la conseguente sproporzione tra canone richiesto e prestazioni ricevute; la prescrizione quinquennale di parte dei crediti; la nullità della richiesta per alcune annualità per difetto di richiamo delle delibere; il mancato computo di pagamenti parziali; l'inesigibilità parziale del canone per chiusura dell'area disposta dai NAS; l'inesigibilità dell'IVA per mancanza di documentazione fiscale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la controversia investisse l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali nella determinazione dei canoni e nell'organizzazione del servizio pubblico. La società ha quindi chiesto in Cassazione di affermare la giurisdizione ordinaria, mentre il Comune ha insistito per quella amministrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia non avesse ad oggetto l'annullamento del provvedimento concessorio né delle delibere comunali di determinazione dei canoni, e neppure l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Il petitum sostanziale riguardava invece la debenza, la riduzione o la rideterminazione del canone nell'ambito di un rapporto paritetico di concessione di beni pubblici, con contestazioni di inadempimento, squilibrio del sinallagma, esigibilità e misura della prestazione patrimoniale. In tale ambito la giurisdizione resta del giudice ordinario anche quando sia richiesta la disapplicazione incidentale degli atti presupposti. La decisione è stata assunta conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
"atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi"
Le controversie sui canoni e sugli altri corrispettivi della concessione di beni pubblici restano escluse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa quando abbiano contenuto meramente patrimoniale o attengano ad adempimento/inadempimento del rapporto.
È richiamato solo con riferimento alla richiesta di trattazione orale, respinta dalla Corte nell'esercizio della propria discrezionalità sul rito.
Massime di principio
- Nelle concessioni di beni pubblici la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando la controversia riguarda esclusivamente la debenza, la misura o la riduzione del canone o di altri corrispettivi, cioè diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal rapporto.
- La giurisdizione amministrativa ricorre invece quando la lite investe l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, sia nella fase genetica del rapporto concessorio sia nella determinazione non meramente tecnica del canone.
- La qualificazione della controversia dipende dal petitum sostanziale: se la domanda mira a far accertare la non debenza, la riduzione equitativa o l'adeguamento del corrispettivo per inadempimenti del concedente, la causa resta nell'ambito del rapporto paritetico e appartiene al giudice ordinario.
- La mera richiesta di disapplicazione incidentale di atti amministrativi non sposta la giurisdizione quando il vero oggetto della domanda è l'accertamento del diritto patrimoniale dedotto in giudizio.
Come è indicizzato
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