Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini delle imposte di registro e ipocatastali in relazione alla compravendita, registrata il 24 dicembre 2012, di un terreno con sovrastanti fabbricati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti e annullato l’atto, ritenendo che, pur essendo motivato, fosse inadeguato il criterio usato dall’amministrazione per determinare il valore dei beni, escludendo l’utilizzabilità dei criteri legati all’ICI e reputando che il giudice di merito avesse attribuito ingiustificata prevalenza ai valori peritali dell’UTE rispetto alla perizia di parte. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato, sotto il profilo della nullità della sentenza e dell’omesso esame di fatto decisivo, la motivazione apparente e l’omessa considerazione dei dati posti a base della rettifica; con il secondo ha contestato la mancata valorizzazione della relazione tecnico-estimativa dell’Agenzia del Territorio e della delibera comunale che ne faceva uso ai fini ICI; con il terzo ha dedotto violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, sostenendo che la rettifica del valore era legittima perché fondata su un criterio di stima residuale e sugli elementi oggettivi già indicati nell’atto impositivo, compresa la stima dell’UTE.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza regionale fosse meramente apparente, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, ai fini della rettifica del valore dichiarato, l’avviso può fondarsi anche su altri elementi di valutazione, compresa la stima dell’Agenzia del Territorio e i dati oggettivi relativi al bene, e che il giudice tributario, ove ritenga non corretta la stima dell’ufficio per ragioni sostanziali, non può limitarsi ad annullare l’atto, ma deve procedere a una valutazione sostitutiva del merito della pretesa, entro i limiti delle domande di parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse motivazione apparente.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Censurato dalla ricorrente in relazione al giudizio di legittimità tributario e alla disciplina della decisione impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Usato quale parametro della validità della motivazione della sentenza; la Corte afferma che la motivazione era sufficiente.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contenuto della decisione del giudice tributario.
Invocato a sostegno della denuncia di carenza motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del terzo motivo per violazione di legge in tema di rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base del primo motivo per nullità della sentenza e violazione di norme processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Base del motivo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
La rettifica del valore dichiarato può fondarsi su un triplice ordine di presupposti, tra cui altri elementi di valutazione oltre al parametro comparativo e a quello reddituale.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
Richiamato insieme all’art. 51 quale disciplina dell’avviso di rettifica e liquidazione in materia di registro.
Massime di principio
- Nell’accertamento del maggior valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, l’amministrazione può utilizzare non solo il parametro comparativo e quello reddituale, ma anche altri elementi di valutazione oggettivi, inclusa una stima tecnica dell’Agenzia del Territorio e i dati descrittivi del bene.
- Le valutazioni effettuate ai fini ICI non sono di per sé vincolanti per l’imposta di registro, ma possono costituire un elemento istruttorio se inserite in un quadro probatorio più ampio e coerente.
- Nel processo tributario, quando il giudice ritiene illegittimo l’avviso per ragioni sostanziali e non meramente formali, non può limitarsi all’annullamento dell’atto: deve pronunciarsi sul merito della pretesa fiscale e, se del caso, rideterminarne il valore con una motivazione sostitutiva.
- La motivazione è solo apparente quando esiste materialmente ma non rende percepibile l’iter logico della decisione; se invece il giudice espone le ragioni della propria scelta, il vizio attiene eventualmente al merito della valutazione e non alla nullità formale della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21419/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21420/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21427/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2021 del 27/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →