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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24945/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 437 c.p. (omissione di cautele contro infortuni sul lavoro). L'imputato contestava la sussistenza del pericolo per l'incolumità pubblica rilevando che l'attività era gestita e svolta principalmente da lui come unico lavoratore (salvo breve periodo con un solo dipendente che non accedeva al magazzino), sicché il rischio sarebbe stato circoscritto al singolo e non a una collettività. In subordine la difesa chiedeva l'applicazione d'ufficio della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; inoltre la difesa aveva addotto difficoltà economiche come giustificazione dell'omissione degli obblighi di sicurezza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto preferibile l'orientamento che richiede, ai fini della configurabilità dell'art. 437 c.p., la caratteristica di diffusività/attitudine astratta della condotta a porre in pericolo una collettività di lavoratori o un numero indeterminato di persone; alla luce di ciò ha confermato la motivazione dei giudici di merito che hanno rilevato l'effettivo accesso al magazzino di più soggetti (predecesso dipendente, genitori, tecnici dell'ASL/S.Pre.S.A.L. e terzi per trasporto/scarico), e quindi la potenziale pericolosità per più persone. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis c.p., perché formulata per la prima volta in Cassazione in modo generico e senza indicare i presupposti che ne avrebbero giustificato l'applicazione. Conseguentemente la condanna di primo grado (9 mesi di reclusione) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 437 cod. pen.

    "omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia"; al secondo comma: "se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni."

    La Corte interpreta l'art. 437 c.p. nel senso che è necessario valutare la attitudine astratta della condotta a porre in pericolo l'incolumità pubblica intesa come collettività di lavoratori o un numero indeterminato di persone; non è sufficiente che il rischio riguardi unicamente un singolo soggetto quando la condotta possa, anche potenzialmente, coinvolgere terzi o più persone che accedono al luogo di lavoro.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. può essere proposta in Cassazione solo se il giudice di merito non si è pronunciato (anche implicitamente) sulla questione e solo se il ricorso indica i presupposti che giustificherebbero l'applicazione della causa; una domanda generica avanzata per la prima volta in Cassazione è inammissibile.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibilità di chiedere d'ufficio l'applicazione di cause estintive o di non punibilità: il provvedimento di Cassazione richiede che, ove si invochino tali cause per la prima volta, siano evidenziati nel ricorso i relativi presupposti e che il giudice di merito non si sia pronunciato.

Massime di principio

  • Per il reato di cui all'art. 437 c.p. è preferibile valutare la attitudine astratta della condotta a porre in pericolo una pluralità di soggetti: non basta che il rischio abbia riguardato concretamente una sola persona se l'omissione poteva astrattamente coinvolgere altri.
  • La valutazione deve considerare non solo i lavoratori formalmente dipendenti ma tutte le persone che, a diverso titolo, possono accedere o gravitare attorno al luogo di lavoro (fornitori, tecnici, familiari, terzi per operazioni di carico/scarico, ecc.).
  • Le difficoltà economiche dell'imprenditore non escludono di per sé la responsabilità penale per omissioni in materia di sicurezza sul lavoro; occorre che siano provate e attengano a una situazione idonea a giustificare l'impossibilità di adempiere agli obblighi, valutazione non fatta automaticamente favorevole dalla mera allegazione.
  • La richiesta di applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) in Cassazione è ammessa solo se il giudice di merito non si è pronunciato e se il ricorso indica in modo specifico i presupposti che giustificano la pronuncia; osservazioni generiche sono inammissibili.
  • In casi analoghi conviene documentare già in primo grado e in appello l'effettiva composizione dei soggetti esposti al rischio e ogni circostanza che possa dimostrare l'assenza di diffusività del pericolo, oltre a fornire prove concrete delle difficoltà economiche qualora se ne chieda l'effetto attenuante o giustificativo.

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