Cassazione Civile, Ordinanza n. 03180/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine dalla revoca, da parte della Regione, di un finanziamento pubblico già riconosciuto a favore del Comune nell’ambito di un programma comunitario di aiuti, con contestuale richiesta di restituzione di parte delle somme. Il Comune aveva inizialmente impugnato il decreto regionale davanti al giudice amministrativo; dopo una serie di pronunce declinatorie di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, la causa era stata riassunta più volte e il Consiglio di Stato aveva ritenuto inammissibile l’ulteriore riassunzione, affermando che il Comune avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’appello che aveva declinato la giurisdizione. Con il ricorso ex art. 362 c.p.c. il Comune ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 59 l. n. 69/2009, sostenendo la presenza di un conflitto negativo di giurisdizione per il succedersi di più pronunce di rito sulla medesima domanda; dall’altro, la violazione dell’art. 50 l. n. 69/2009 per erronea individuazione del giudice da adire dopo la pronuncia declinatoria della Corte d’appello. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, osservando che, in presenza di doppia declinatoria di giurisdizione, è configurabile un conflitto reale negativo risolvibile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., anche se una delle decisioni è passata in giudicato, e che la lite appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché la revoca del contributo dipendeva da contestate irregolarità nella fase esecutiva del rapporto e nell’utilizzo delle somme, non da vizi originari del provvedimento o dall’esercizio discrezionale di autotutela amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso le parti davanti a tale giudice nel termine di legge, con spese rinviate al definitivo. La decisione è stata fondata sulla qualificazione della controversia come relativa alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’asserito inadempimento delle condizioni di utilizzo del finanziamento, con conseguente attribuzione della posizione soggettiva al diritto soggettivo e non all’interesse legittimo.
Norme richiamate
è il rimedio esperibile per far valere in ogni tempo il conflitto reale negativo di giurisdizione anche se una delle pronunce declinatorie è passata in giudicato
art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
non copre l’intero arco delle situazioni processuali conseguenti alla declinatoria di giurisdizione, sicché non esclude l’operatività dell’art. 362 c.p.c.
richiamato quale norma sul regolamento di giurisdizione nei conflitti negativi
art. 50 l. 18 giugno 2009, n. 69
la sua violazione è dedotta per sostenere che, dopo la declinatoria della Corte d’appello, il giudice da adire fosse la Corte di cassazione quale giudice ultimo sui conflitti di giurisdizione
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno della censura relativa al conflitto negativo di giurisdizione e alla tutela effettiva
decreto regionale n. 61 del 23.3.2010
atto di revoca del finanziamento e richiesta di restituzione delle somme
decreto regionale n. 134 del 9.4.2004
atto di riconoscimento del finanziamento originario
POR Campania 2000-2006
programma comunitario nell’ambito del quale era stato concesso il finanziamento
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità di un conflitto reale negativo di giurisdizione è necessaria una doppia declinatoria di giurisdizione da parte di giudici appartenenti a ordini diversi; in tale ipotesi il conflitto può essere fatto valere in ogni tempo ex art. 362 c.p.c., anche se una delle decisioni declinatorie è passata in giudicato.
- La denuncia del conflitto reale di giurisdizione è ammissibile anche quando vi sia una parziale diversità del petitum formale, purché le domande siano riferite alla medesima causa petendi.
- Nelle controversie su concessione, revoca o restituzione di contributi pubblici, il criterio decisivo di riparto è la natura della situazione soggettiva azionata: se la lite riguarda l’erogazione in assenza di discrezionalità amministrativa o l’inadempimento del beneficiario alle condizioni di utilizzo del contributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa ricorre invece quando la revoca o il diniego del finanziamento esprimono poteri di autotutela dell’amministrazione per vizi di legittimità o per originario contrasto con l’interesse pubblico, incidendo su un interesse legittimo.
- Il protocollo tra amministrazioni che disciplina le modalità attuative di un progetto finanziato non vale, di per sé, come fonte del credito, ma può costituire regolamento attuativo del rapporto; le contestazioni sul suo rispetto possono quindi attinere alla fase esecutiva e integrare inadempimento rilevante ai fini della giurisdizione ordinaria.
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