Cassazione Civile, Ordinanza n. 07668/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società proprietaria di un immobile, previamente ristrutturato per essere destinato ad alloggi del personale di Polizia di Stato inviato in missione, aveva agito contro il Ministero chiedendo il pagamento di canoni e/o indennità di occupazione, il rimborso delle spese di disinfestazione e il riconoscimento della decorrenza di alcune quote di ammortamento prima dell’approvazione ministeriale del contratto. La società sosteneva che il contratto dovesse considerarsi efficace già da una data anteriore o comunque che, per il periodo in cui l’immobile era nella disponibilità di fatto dell’amministrazione, dovessero essere corrisposti i relativi importi; in cassazione ha dedotto violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e dell’art. 19 del r.d. sulla contabilità pubblica, omesso esame di un fatto decisivo, e violazione degli artt. 1575, 112, 115, 116 c.p.c. e 1218, 2043 c.c., oltre a un motivo relativo alle spese/contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei contratti con la pubblica amministrazione l’efficacia è subordinata all’approvazione dell’autorità competente e decorre ex nunc, non potendo anticiparsi sulla base di una mera stipula o di una diversa ricostruzione negoziale. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché sostanzialmente diretti a sollecitare un nuovo esame del fatto e della prova, perché generici o privi di specificità, e perché il terzo motivo era un non-motivo dipendente dall’ipotesi di accoglimento del ricorso. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 19 r.d. n. 2440/1923
nei contratti della pubblica amministrazione l’acquisto di validità ed efficacia del contratto avviene solo a seguito dell’approvazione dell’autorità competente, con effetti ex nunc; l’approvazione è qualificata come condicio iuris e non come condizione negoziale sospensiva.
le regole ermeneutiche non possono essere usate per sovvertire una lettura del contratto logicamente congrua e coerente, né per ottenere in cassazione una diversa ricostruzione del rapporto contrattuale.
la deduzione di violazione di tale norma, nel caso concreto, mirava in realtà a ottenere un riesame del fatto e della prova sull’idoneità dell’immobile all’uso convenuto.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione asseritamente omessa; una deduzione generica è inammissibile.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove offerte dalle parti.
la censura è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale o abbia violato la regola del prudente apprezzamento; non è consentito dolersi del mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
il vizio di omesso esame è deducibile solo nei rigorosi limiti consentiti dal sindacato di legittimità e non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del fatto; inoltre, nel caso specifico, la censura era preclusa dalla doppia conforme.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che le doglianze si risolvevano in una richiesta di nuovo esame del fatto, non in una corretta censura di responsabilità contrattuale.
richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte in quanto il motivo tendeva a contestare l’accertamento fattuale più che a prospettare una concreta responsabilità aquiliana.
Massime di principio
- Nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, quando la legge subordina l’efficacia all’approvazione dell’autorità competente, tale approvazione integra una condicio iuris: il vincolo diviene efficace solo dal provvedimento approvativo e non prima, anche se il contratto sia già stato stipulato.
- La mera consegna del bene o l’esecuzione di fatto del rapporto non bastano, di regola, ad anticipare l’efficacia negoziale del contratto con la P.A. in assenza dell’approvazione prescritta dalla legge; eventuali pretese anteriori possono semmai rilevare su piani diversi, ma non come effetto contrattuale pienamente operante.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente giuridiche in richieste di rivalutazione del fatto e delle prove: i motivi che mirano a una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile solo in casi rigorosi: per l’art. 115 occorre l’uso di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; per l’art. 116 occorre la violazione della regola del prudente apprezzamento o l’attribuzione di valore legale a prove che non lo hanno.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede specificità assoluta: la domanda o eccezione asseritamente ignorata deve essere riportata nel ricorso nei suoi esatti termini e con l’indicazione dell’atto in cui è stata proposta.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile o comunque infondato il ricorso.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente precluso nei limiti stabiliti dall’art. 360 c.p.c.
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