Cassazione Civile, Ordinanza n. 19821/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di un immobile di Roma, respinta in primo grado e in appello. La Corte d'appello aveva valorizzato la sottoscrizione, da parte dell'attore, di un contratto di locazione, ritenendola indice della consapevolezza dell'altruità del bene, e aveva rilevato l'assenza di prova dell'interversione del possesso. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. Con l'istanza di revocazione il soccombente ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe omesso di considerare che, sin dal primo grado, egli aveva chiesto di provare il possesso utile ad usucapionem e aveva articolato prove testimoniali poi non ammesse; perciò, a suo dire, non si poteva affermare la mancanza di prova del possesso e la questione sarebbe dipesa dal mancato espletamento della prova testimoniale. I resistenti hanno contrastato il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma censurasse in realtà una valutazione logico-giuridica: il ricorrente contestava la ricostruzione della sentenza revocanda sulla prova del possesso e sull'inutilità delle prove testimoniali, cioè un presunto errore di giudizio e non una mera svista materiale. La Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, l'eventuale errore sarebbe stato della Corte d'appello e non della Corte di cassazione, poiché l'ordinanza revocanda aveva solo preso atto del ragionamento del giudice di merito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. in favore di ciascun controricorrente e alla somma in favore della cassa delle ammende, nonché all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una mera svista materiale che induca il giudice a supporre l'esistenza di un fatto escluso in modo incontrovertibile o a negare un fatto positivamente accertato; non copre errori di giudizio o valutazioni logico-giuridiche.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; in tale ipotesi si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Ha costituito la base procedurale per la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione a seguito della comunicazione della proposta.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c., sono state applicate le condanne pecuniarie per lite temeraria previste dai commi terzo e quarto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
È richiamato solo come riferimento alle prove testimoniali articolate nella fase di merito; non viene enunciata una specifica regola di diritto su tale norma.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è esperibile solo per errori di percezione immediata e oggettiva, non per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove o argomentato in diritto.
- Non integra errore di fatto revocatorio la critica alla sentenza che, sotto l'apparenza dell'omessa considerazione di un dato processuale, mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze probatorie o la decisione sull'ammissibilità delle prove.
- Il vizio revocatorio deve essere imputabile al provvedimento impugnato; non è configurabile se l'asserito errore appartiene a un precedente giudizio di merito e il provvedimento di legittimità si limita a prenderne atto.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c., trovano applicazione le sanzioni pecuniarie ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. oltre alle conseguenze sul contributo unificato.
Come è indicizzato
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