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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10188/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente gestore)

La controversia

L'ente gestore di un alloggio di edilizia residenziale pubblica aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per canoni di locazione insoluti nei confronti dell'assegnatario e di due conviventi, qualificati dall'ente come coobbligati in solido ai sensi della normativa regionale sopravvenuta. Le intimati avevano proposto opposizione sostenendo, da un lato, la prescrizione del credito e, dall'altro, la non debenza delle somme per il periodo successivo al loro allontanamento dall'immobile. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo il difetto di legittimazione passiva delle opponenti, in ragione dell'irretroattività della disciplina regionale invocata. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, affermando sia la rilevabilità della questione, sia l'inapplicabilità ai rapporti già in corso della norma regionale che introduceva la responsabilità solidale dei componenti del nucleo familiare. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme processuali perché la questione non riguardava la legittimazione passiva, ma la titolarità passiva del rapporto, e le difese svolte in opposizione non sarebbero state compatibili con la successiva contestazione; (2) violazione dell'art. 11 preleggi e della disciplina transitoria regionale, sostenendo che la legge del 2001 si applicasse ai rapporti pendenti, salvo specifiche eccezioni, e dunque anche ai canoni maturati dopo la sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'eccezione di prescrizione e la contestazione del quantum non comportassero alcun implicito riconoscimento della titolarità passiva del rapporto e non precludessero la successiva contestazione della sussistenza della stessa, trattandosi di mera difesa non soggetta a preclusioni. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la legge regionale sopravvenuta si applica ai rapporti pendenti e che la disciplina transitoria richiamata dalla Corte d'appello non escludeva, per il profilo della responsabilità solidale dei conviventi per i canoni maturati dopo l'entrata in vigore della nuova legge, l'applicazione dell'art. 32. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla rilevabilità della questione di titolarità/legittimazione passiva.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come disposizione processuale asseritamente violata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come disposizione processuale asseritamente violata.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'assenza di preclusioni sulla contestazione della titolarità passiva, trattandosi di mera difesa.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'assenza di preclusioni sulla contestazione della titolarità passiva nel rito del lavoro, evocato in via analogica.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel primo motivo nel quadro della disciplina dell'azione e della tutela giurisdizionale del diritto.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la corretta applicazione del principio di irretroattività e, secondo la Corte, erroneamente invocato dalla sentenza impugnata.

  • art. 53 legge reg. Emilia-Romagna n. 24 del 2001

    Disposizione transitoria interpretata dalla Corte di cassazione come indice dell'applicabilità della nuova disciplina ai rapporti pendenti, salvo le eccezioni espressamente previste.

  • art. 32 legge reg. Emilia-Romagna n. 24 del 2001

    Norma che introduce la responsabilità solidale dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario per i canoni e le quote di gestione, ritenuta applicabile ai rapporti pendenti per i canoni maturati dopo l'entrata in vigore.

  • art. 59, lett. h), legge reg. Emilia-Romagna n. 24 del 2001

    Richiamato come norma di abrogazione della precedente disciplina regionale, coerente con l'applicazione della nuova disciplina ai rapporti pendenti.

  • art. 19 legge reg. Emilia-Romagna del 1984

    Richiamato per valorizzare la posizione dei componenti del nucleo familiare, che beneficiavano dell'assegnazione e avevano diritto al subentro secondo la disciplina previgente.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità del rapporto dal lato passivo integra una mera difesa di merito e non è soggetta alle preclusioni assertive previste per le eccezioni in senso stretto; tuttavia, per renderla superflua, il convenuto deve avere riconosciuto il fatto costitutivo della pretesa o formulato una difesa oggettivamente incompatibile con la sua negazione.
  • L'eccezione di prescrizione del credito e la contestazione del quantum non equivalgono, di per sé, ad ammissione della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
  • Il principio di irretroattività della legge non impedisce l'applicazione della disciplina sopravvenuta ai rapporti pendenti quando la legge nuova intenda regolare, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, effetti futuri di rapporti ancora in essere, senza incidere su effetti già esauriti.
  • La presenza di una disciplina transitoria che conservi la previgente regolazione per alcuni profili del rapporto pendente implica, a contrario, l'applicazione della nuova disciplina per i profili non espressamente sottratti, ove ciò risulti coerente con l'abrogazione della normativa precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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