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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15529/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato ritenuto responsabile nei giudizi di merito del reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, articolava più censure: 1) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 2) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) carenza di motivazione sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. con giudizio di prevalenza sulla recidiva; 4) carenza e insufficienza di motivazione sulla esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già motivato in modo congruo: la particolare modalità della condotta, il disvalore oggettivo del fatto, la disponibilità di un cellulare con numero pubblicamente diffuso e idoneo a facilitare lo smercio, la natura della sostanza stupefacente e i plurimi precedenti penali dell'imputato. Tali elementi sono stati considerati sufficienti a escludere sia l'art. 131-bis c.p. sia le attenuanti generiche, e a giustificare la recidiva e il diniego di una comparazione favorevole dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto immune da censure di legittimità la motivazione di merito sul diniego della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in prevalenza sulla recidiva e sulla ritenuta operatività della recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    individua il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità, già ritenuto sussistente nei giudizi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base del disvalore oggettivo della condotta e delle modalità esecutive del reato, se la motivazione è logica e coerente con le risultanze istruttorie.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è oggetto di comparazione con la recidiva secondo valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo se illogica o arbitraria.

  • art. 133 c.p.

    ai fini delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente, inerente alla personalità del colpevole o alle modalità del fatto.

  • recidiva

    la presenza di plurimi precedenti e la loro sequenza possono fondare il giudizio di recidiva e incidere negativamente sulla concessione delle attenuanti.

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il riferimento è al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimamente esclusa quando la sentenza di merito valorizza, con motivazione logica, il concreto disvalore della condotta e le modalità esecutive del reato, senza che il giudice di legittimità possa sostituire una diversa valutazione di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice richiama anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p. ritenuto decisivo, purché l'apprezzamento non sia illogico o meramente apparente.
  • La comparazione tra una circostanza attenuante e la recidiva rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione inesistente.
  • La recidiva può essere ritenuta quando i precedenti penali e la loro progressione temporale siano espressivi di una concreta capacità a delinquere e incidano sulla valutazione del grado di antigiuridicità del fatto.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una rivalutazione del merito probatorio o della dosimetria della pena se la sentenza impugnata ha già dato conto in modo coerente delle ragioni del trattamento sanzionatorio, soprattutto quando la pena è prossima al minimo edittale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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