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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19226/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tavone impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato il reato di diffamazione estinto per prescrizione ma aveva confermato le statuizioni civili (risarcimento danni e provvisionale). Il ricorrente denunciava, tra l'altro, carenza di motivazione e violazione di norme di diritto processuale e penale (artt.125,129,530,578,605 c.p.p.; artt.595,598,51,533,539,541 c.p. e altri), sostenendo che in appello erano state sollevate questioni sulla sussistenza del fatto e sulle cause di giustificazione/non punibilità che il giudice di merito non aveva esaminato, limitandosi a decisioni formali sulla prescrizione e sulle questioni civilistiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo: il giudice d'appello, avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione dopo una condanna di primo grado, era tenuto a decidere sulle questioni sostanziali devolute con l'appello che potevano incidere sulle statuizioni civili (sussistenza del fatto e eventuali cause di giustificazione o di non punibilità). La sentenza di appello è stata annullata limitatamente agli effetti civili e il giudice ha rinviato per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello; ha altresì rimesso al giudice civile la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Nel giudizio d'appello che dichiara il reato estinto per prescrizione, non è sufficiente limitarsi a constatare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.129, comma 2; il giudice deve comunque esaminare le censure devolute con l'appello che possono incidere sulle statuizioni civili.

  • art. 51 cod. pen.

    Le eccezioni concernenti l'esistenza di cause di giustificazione devono essere valutate dal giudice d'appello se dedotte in impugnazione, perché possono incidere sulla responsabilità civile ancorché il reato sia estinto per prescrizione.

  • art. 598 cod. pen.

    Le questioni relative alla non punibilità (ad es. per fatti diretti alla legittima difesa della propria reputazione) sollevate in appello devono essere esaminate dal giudice che dichiara la prescrizione se possono influire sulle statuizioni civili.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Rilevata la necessità di motivare adeguatamente le decisioni sulle provvisionali e sulle liquidazioni del danno; il giudice d'appello non può limitarsi a rinviare o a confermare senza aver esaminato le censure rilevanti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama il principio che il giudice deve motivare le proprie decisioni anche in sede di impugnazione quando sono devolute questioni di fatto e di diritto importanti per le statuizioni civili.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8) e Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv. Legge 25 febbraio 2022, n. 15

    Norme processuali richiamate in tema di richiesta di discussione orale in udienza; non determinanti sul merito della decisione di cassazione ma citate in procedura.

Massime di principio

  • Quando una corte di appello dichiara estinto un reato per prescrizione dopo una condanna di primo grado, deve comunque valutare le censure devolute in appello relative alla sussistenza del fatto e alle cause di giustificazione/non punibilità se queste possono influire sulle statuizioni civili; non è sufficiente limitarsi a enunciare la prescrizione.
  • La estinzione del reato per prescrizione non elimina l'obbligo del giudice d'appello di esaminare le questioni rilevanti per la responsabilità civile; in difetto di un esame motivato, la decisione civile è annullabile e la causa va rimessa al giudice civile competente.
  • Se in appello sono state proposte difese di merito (es. inesistenza del fatto, legittima difesa, esercizio del diritto di difesa), il giudice d'appello deve affrontarle espressamente: la mancata valutazione costituisce vizio di motivazione idoneo a determinare l'annullamento limitato agli effetti civili.
  • La valutazione e la liquidazione delle provvisionali e delle spese processuali devono essere adeguatamente motivate; il giudice di rinvio potrà decidere nuovamente anche sulla quantificazione del danno e sulle spese.
  • In casi simili è consigliabile, per la parte che impugna, esplicitare chiaramente in sede d'appello le questioni di fatto e di diritto che si ritengono tali da incidere sulle conseguenze civili, e per la parte resistente e per il giudice motivare specificamente sul rapporto tra prescrizione penale e responsabilità civile.

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