Cassazione Penale, Sentenza n. 16803/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 02/05/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) alle condanne irrevocabili riportate in tre sentenze emesse dalla Corte d'appello di Bologna (27/05/2011, 22/01/2014, 04/02/2014). Il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., vizio di motivazione e travisamento dei fatti, contestando il metodo utilizzato dal giudice (trattazione unitaria delle tre decisioni anziché verifica "coppia per coppia"), e sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso tra varie coppie di reati: (i) bancarotta fraudolenta e riciclaggio; (ii) riciclaggio e ricettazione; (iii) truffa/ricettazione e bancarotta fraudolenta. La difesa invoca elementi quali identità dell'agente, contiguità temporale e omogeneità delle persone offese/società coinvolte per dimostrare la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i principi consolidati per l'accertamento della continuazione, valutando indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, ruoli assunti dall'agente, sistematicità e abitudini di vita. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha rilevato un apprezzabile intervallo temporale tra le condotte, modalità esecutive e ruoli diversi, nonché operazioni economiche differenti e l'impiego di società diverse; ha pertanto escluso l'esistenza di un progetto criminoso unitario preesistente. La Corte ha specificato che la ricorrenza del medesimo bene giuridico non è automaticamente provata e che, ad esempio, il riciclaggio tutela l'amministrazione della giustizia e l'ordine economico mentre la bancarotta tutela la massa dei creditori. Sono stati ritenuti non decisivi gli argomenti della difesa (compresa la pretesa identificazione delle persone offese e l'uso ricorrente di una stessa società) e non sussistono vizi di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sull'istanza di applicazione della continuazione dal giudice dell'esecuzione; interpretata come richiedente la valutazione di molteplici indicatori (omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, ruoli, sistematicità) per accertare se le condotte, già giudicate con sentenze distinte e irrevocabili, rivelino un progetto criminoso unitario.
Rinvocato dal ricorrente in tema di concorso di reati/continuazione; nella motivazione emerge la necessità che sussista una rappresentazione e deliberazione comune dell'evento delittuoso, ossia un disegno criminoso unitario che leghi le diverse condotte.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati già definiti con sentenze distinte è necessario dimostrare, oltre alla mera successione temporale, l'esistenza di un progetto criminoso unitario rappresentato e deliberato dall'agente; la sola contiguità temporale è insufficiente.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare caso per caso indici quali: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, ruoli assunti dall'agente, sistematicità delle condotte e finalità comuni.
- Differenze significative nei ruoli ricoperti dall'agente, nelle modalità di esecuzione, negli scopi perseguiti o nell'uso di soggetti/strutture diverse possono escludere la continuazione anche se le condotte appaiono connesse superficialmente.
- L'identità del soggetto agente o della persona offesa non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione; occorrono indici concreti di un piano criminoso unitario.
- Il giudice dell'esecuzione può trattare unitariamente il complesso delle decisioni ma deve svolgere valutazioni comparate e autonome per ciascuna pronuncia; l'assenza di una verifica 'coppia per coppia' non è di per sé viziata se risulta che ogni pronuncia è stata esaminata e confrontata singolarmente.
- In sede di impugnazione è necessario esporre argomentazioni concrete e decisive rispetto agli indici adottati dal giudice dell'esecuzione; rimproveri generici sul metodo senza elementi nuovi difficilmente pregiudicano la motivazione opponente.
- Il valore dei beni giuridici tutelati dalle fattispecie coinvolte va considerato: reati con diversità di finalità e beni protetti (es. riciclaggio vs bancarotta) rendono più difficile il riconoscimento di un disegno criminoso unitario.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); chi propone ricorso dovrebbe valutare la fondatezza degli argomenti rispetto agli indici giurisprudenziali consolidati.
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