Cassazione Penale, Sentenza n. 12160/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Napoli (ordinanza 22/06/2023) per il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. L'indagato ha dedotto sei motivi: (1-2) nullità/omessa autonoma valutazione e carenza motivazionale dell'ordinanza di riesame (tecnica del "copia e incolla"); (3-5) mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la sua qualità di vertice dell'associazione (contestata anche l'interpretazione delle intercettazioni, la qualificazione del ruolo di "paciere" e la confusione di soprannomi "Maruzza" vs "Occhi Belli"); (6) inadeguatezza della misura carceraria e mancata attualità delle esigenze cautelari, essendo l'attività dolosa ritenuta concentrata in un arco temporale passato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancato rispetto dell'onere di indicare i punti di motivazione che avrebbero potuto condurre a conclusioni diverse. I motivi sulla gravità indiziaria sono stati ritenuti infondati perché la revisione in sede di legittimità non consente una rivalutazione globale del materiale probatorio se non in presenza di manifesta illogicità, circostanza non ravvisata. La corte ha confermato la correttezza dell'interpretazione delle intercettazioni, l'idoneità del ruolo di "paciere" come elemento partecipativo in capo a soggetti di vertice, e la fondatezza dell'identificazione per soprannomi, essendo usati come sinonimi negli atti. Ha inoltre ritenuto rilevante, ai fini dell'attualizzazione delle esigenze cautelari, la segnalazione di violazione delle prescrizioni e il giudizio di pericolosità espresso dal Magistrato di Sorveglianza, idonei a confermare il pericolo di reiterazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
Fondamento della contestazione per associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari e le intercettazioni potessero giustificare la qualificazione associativa e la partecipazione dell'indagato, inclusa la funzione di vertice.
art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di motivare puntualmente la censura, dichiarando inammissibili i motivi generici.
Riguarda la motivazione dei provvedimenti; la censura sulla carenza motivazionale è stata ritenuta generica e dunque non ammissibile.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiama la presunzione applicabile alle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ha richiamato la rilevanza della doppia presunzione nel valutare la legittimità della misura cautelare.
Parametri per la determinazione della pericolosità; il giudizio del Magistrato di Sorveglianza sulla pericolosità sociale è stato considerato congruente e utile per attualizzare il pericolo di reiterazione rilevante ai fini cautelari.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria in caso di condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Le censure generiche sul presunto "copia e incolla" della motivazione sono spesso inammissibili: il ricorrente deve indicare esattamente quali passaggi motivazionali, se mancanti, avrebbero potuto determinare una decisione diversa.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione libera e completa del materiale probatorio (in particolare delle intercettazioni): il sindacato è ammesso solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione di merito.
- Il ruolo di "paciere" svolto da soggetti apicali può integrare uno degli elementi della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso se contribuisce alla stabilità e al funzionamento del sodalizio.
- La discrepanza o confusione di soprannomi non è decisiva se dagli atti emerge che le appellazioni sono usate come sinonimi o siano chiaramente riferibili allo stesso soggetto.
- Informative tempestive sulla violazione di misure, nonché il giudizio del Magistrato di Sorveglianza sulla pericolosità sociale, possono essere utilizzate per 'attualizzare' le esigenze cautelari e sostenere la misura carceraria in relazione al pericolo di reiterazione.
- Per difendere efficacemente un provvedimento cautelare in Cassazione è essenziale specificare i punti di fatto e di diritto contestati e dimostrare in che modo una diversa valutazione sarebbe disponente di rilievo tale da determinare esito contrario.
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