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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08150/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, dal mese di maggio 2020, di un emolumento denominato "superminimo non assorbibile" riconosciuto alle lavoratrici a seguito del trasferimento d'azienda del 1.1.1997 e di un accordo di salvaguardia del 28.4.1997, poi recepito in accordo integrativo aziendale del 4.3.2010. Le lavoratrici avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento di tale voce retributiva; la società aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Padova e poi dalla Corte d'appello di Venezia. In cassazione le ricorrenti deducono: 1) violazione degli artt. 2112 e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la riduzione/revoca del trattamento migliorativo dopo il trasferimento d'azienda; 2) in subordine, violazione dell'art. 2112 c.c. per non avere qualificato le differenze retributive come superminimo intangibile e non assorbibile, sottratto a modifiche peggiorative; 3) ulteriore subordine, travisamento della prova e violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo di salvaguardia del 28.4.1997. Le ricorrenti sostenevano anche che la questione imponesse un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il trattamento migliorativo derivava da accordi collettivi, legittimamente disdettati dalla società dopo oltre vent'anni, e che l'art. 2112 c.c. e la direttiva 2001/23/CE non impongono di mantenere indefinitamente oltre la scadenza o disdetta del contratto collettivo le condizioni favorevoli originariamente pattuite. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2103 c.c., osservando che il superminimo non risultava incorporato nel contratto individuale per specifiche qualità/mansioni, ma proveniva da fonte collettiva, quindi modificabile in peius da successivi accordi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il dedotto travisamento della prova e la censura sull'interpretazione dell'accordo risolvevano in realtà una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; è stato altresì escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Le ricorrenti sono state condannate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    nel trasferimento d'azienda il cessionario può applicare il contratto collettivo vigente presso di sé; la disciplina di fonte collettiva può cessare di spiegare effetti alla scadenza o disdetta dell'accordo, senza che il lavoratore abbia un diritto indefinito a conservarne le condizioni oltre tale limite.

  • art. 2103 c.c.

    il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce che voci retributive di fonte collettiva cessino o siano modificate da successivi contratti collettivi; la tutela opera solo se la voce sia stabilmente incorporata nel contratto individuale per specifiche ragioni professionali o funzionali, circostanza qui non riscontrata.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova interpretazione del fatto o del contratto; il travisamento della prova e il vizio motivazionale sono deducibili solo nei limiti rigorosi ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto è questione di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica, non per mera contrapposizione di una lettura alternativa.

  • art. 1363 c.c.

    la lettura sistematica del testo negoziale è rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se l'interpretazione adottata è plausibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per fare riferimento a precedenti recenti già pronunciati su questioni analoghe.

  • art. 375 c.p.c.

    la valutazione sulla trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio.

  • art. 267 TFUE

    richiamato dalla difesa per sostenere l'opportunità del rinvio pregiudiziale, che la Corte ha tuttavia escluso per difetto di pertinenza della questione.

  • Direttiva 2001/23/CE

    non impone al cessionario di mantenere oltre la scadenza del contratto collettivo le condizioni di lavoro pattuite con il cedente; vieta il peggioramento al momento del trasferimento e per il solo fatto del trasferimento.

  • Direttiva 77/187/CEE

    interpretata nel senso che il cessionario può applicare sin dal trasferimento il proprio contratto collettivo vigente, incluse le clausole retributive, nei limiti della tutela contro il peggioramento immediato dovuto al solo trasferimento.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda, il divieto di peggioramento retributivo tutela il lavoratore contro una diminuzione del trattamento al momento della cessione e per effetto diretto del trasferimento, ma non cristallizza indefinitamente le condizioni economiche derivanti da fonti collettive.
  • Se il trattamento migliorativo è previsto da un accordo o contratto collettivo, esso resta esposto alle vicende proprie della contrattazione collettiva, inclusa la disdetta o la sostituzione con altra disciplina collettiva, salvo che risulti una chiara e inequivoca pattuizione di stabilizzazione nel contratto individuale.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce la modificazione in peius di voci retributive di fonte collettiva, quando non siano state incorporate nel contratto individuale per compensare specifiche qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione dei canoni ermeneutici o di travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del merito; l'interpretazione del contratto resta censurabile solo nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando il quesito proposto non è aderente alla fattispecie concreta o pretende di ricavare dalla direttiva un principio non effettivamente affermato dalla giurisprudenza europea.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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