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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02941/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, quale giudice del rinvio, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di danneggiamento seguito da incendio, con applicazione della recidiva reiterata e conseguente determinazione della pena. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, sostenendo in sostanza l'insussistenza dei presupposti per applicarla o comunque la carenza di adeguata motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che il vizio di motivazione dedotto non emergeva dal provvedimento impugnato, poiché la Corte territoriale aveva dato conto della recidiva richiamando le diverse pregresse condanne dell'imputato per reati in materia di stupefacenti e valorizzando tale dato quale indice di spiccata inclinazione a delinquere, soprattutto in settori di particolare allarme sociale. Inoltre, ha rilevato che il motivo di appello era stato formulato in modo del tutto generico, senza indicare le ragioni per cui la recidiva dovesse essere esclusa. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata è stata ritenuta applicabile in considerazione dei precedenti penali dell'imputato e della loro significatività rispetto alla propensione a delinquere.

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza di violazione di legge e vizio di motivazione è stata reputata manifestamente infondata perché non si confrontava con la motivazione effettivamente resa dalla Corte territoriale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito: un ricorso che denunci un preteso difetto motivazionale senza indicare un reale vulnus del provvedimento impugnato è manifestamente infondato.
  • La recidiva reiterata può essere sorretta dal rilievo di pregresse condanne per reati sintomatici di una stabile inclinazione a delinquere, quando il giudice di merito espliciti in modo non apparente le ragioni della valutazione.
  • Un motivo di appello o di ricorso formulato in termini generici, senza spiegare perché la recidiva dovrebbe essere esclusa, non è idoneo a scalfire la decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoDanneggiamento
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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