Cassazione Penale, Sentenza n. 796/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del 11/12/2021 avverso l'ordine di esecuzione n. 488/2021 del 03/12/2021. Si contestava l'illegittimità dell'ordine per incompetenza della Procura emittente (sosteneva che la competenza spettasse alla Procura generale presso la Corte d'appello di Trieste) e la mancanza del titolo esecutivo rispetto alla sentenza del GIP del 18/02/2019; richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva. In sede di gravame sono stati altresì denunciati vizi procedurali: nullità per violazione dell'art. 666, comma 2 e 3, cod. proc. pen. per mancata fissazione dell'udienza camerale e mancanza del parere del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione (rinuncia del 04/06/2022, sottoscritta dal condannato e dal difensore, con procura speciale). La Corte ha rilevato inoltre la sopravvenuta concessione dell'affidamento in prova (art. 94 d.P.R. n. 309/1990) con provvedimento del 30/05/2022, che ha determinato la mancanza di interesse al prosieguo dell'impugnazione. Non è stata disposta condanna alle spese processuali. P.Q.M.: dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Norme richiamate
Le doglianze di nullità per mancata fissazione dell'udienza camerale e per assenza del parere del P.M. sono state prospettate dal ricorrente, ma il giudice d'appello non è entrato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia/sopravvenuta mancanza di interesse.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di rinuncia valida dell'imputato. La Corte ha applicato questa norma per dichiarare il ricorso inammissibile in presenza di rinuncia sottoscritta.
art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti)
La concessione dell'affidamento in prova ha determinato una sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione dell'ordine di esecuzione, incidendo sulla posizione esecutiva del condannato e giustificando la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e validamente sottoscritta all'impugnazione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.: il giudice non entra nel merito delle censure.
- La concessione di benefici sostanziali sopravvenuti (es. affidamento in prova) può determinare la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione degli atti esecutivi, portando all'inammissibilità del gravame.
- Le nullità procedurali (mancata udienza camerale, assenza del parere del P.M.) sono rilevanti se il ricorso è recepibile: se però il ricorrente rinuncia o viene a mancare l'interesse, tali vizi non saranno valutati nel merito.
- Le questioni di competenza dell'organo che ha emesso l'ordine devono essere sollevate tempestivamente: anche se fondate, possono risultare irrilevanti se sopravvengono eventi che estinguono o incidono radicalmente l'interesse all'impugnazione.
- In caso di rinuncia o di sopravvenuta mancanza di interesse, di regola non segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, soprattutto se il beneficio sostanziale è stato conseguito dopo la proposizione del ricorso.
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