Cassazione Penale, Sentenza n. 46124/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 5 anni, lamentando: 1) motivazione contraddittoria e illogica per non aver valutato l'attualità della pericolosità sociale in considerazione del lungo periodo di detenzione (detenzione iniziata nel 2015, decreto applicativo datato 14/3/2022) e richiamando l'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n. 159/2011; 2) carenza di motivazione sulla mancanza di attualità della pericolosità, poiché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare precedenti penali senza considerare il comportamento tenuto durante la detenzione e gli elementi favorevoli emersi in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto improprio il richiamo all'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n. 159/2011 (disposizione relativa all'esecuzione, non all'applicazione della misura). Richiamando consolidata giurisprudenza, la Corte ha affermato che l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso comporta una presunzione di pericolosità sociale attuale, che può essere superata solo con la prova positiva del recesso personale dall'organizzazione o della disarticolazione della stessa. Pur dovendo il giudice considerare eventuali elementi successivi alla detenzione che possano indicare una diminuzione della pericolosità, nel caso di specie la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'assenza di elementi favorevoli emersi durante la detenzione (il ricorrente è figura di vertice del clan, è tornato a delinquere dopo precedenti carcerazioni e risulta imputato per aver tentato di fare ritrattare un collaboratore). Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamata come titolo di doglianza rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato i motivi ex art. 606 ma li ha ritenuti infondati nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n. 159/2011
art. 14, comma 2-ter, D. lgs. n. 159/2011
La Corte ha ritenuto improprio il richiamo a tale disposizione perché riguarda l'esecuzione e non l'applicazione della misura di prevenzione; quindi non si applica come criterio per valutare l'attualità della pericolosità nell'ambito dell'applicazione della misura.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione (modo di discussione del ricorso).
Norma che legittima la condanna alle spese e, in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Per soggetti indiziati di appartenenza a organizzazioni mafiose, l'appartenenza stessa costituisce presunzione di pericolosità sociale attuale: per escluderla è necessaria la prova positiva di recesso personale dall'organizzazione o della disarticolazione del clan.
- Il richiamo all'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. 159/2011 è improprio quando si discute l'applicazione (non l'esecuzione) di una misura di prevenzione; occorre utilizzare i criteri propri dell'applicazione della misura.
- La lunga detenzione non esclude automaticamente l'attualità della pericolosità: il giudice deve però valutare e motivare specificamente eventuali elementi emersi durante o dopo la detenzione che possano indicare un effettivo mutamento di condotta o una risocializzazione.
- Chi impugna una misura preventiva sostenendo la mancanza di attualità della pericolosità deve proporre e documentare fatti nuovi o circostanze concrete (es. comportamento positivo in carcere, prova di recesso, disarticolazione del sodalizio) che permettano di superare la presunzione derivante dall'appartenenza associativa.
- Alcuni comportamenti successivi, quali tentativi di influenzare o intimorire potenziali collaboratori, costituiscono elementi che rafforzano la valutazione di permanenza dei legami e della pericolosità sociale, rendendo più difficile il superamento della misura.
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