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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32312/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di applicazione della pena emessa dal GIP del Tribunale di Lecce, che, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, aveva applicato la pena di due anni e otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, considerando la detenzione, a fini non esclusivamente personali, di 49,350 grammi di cocaina, con aumento per la recidiva e diminuzione per la scelta del rito. Con unico motivo il ricorrente ha denunciato la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché l'applicazione di una pena illegale, lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato l'esito negativo dell'accertamento sull'obbligo di pronunciare una declaratoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., limitandosi a un richiamo agli atti del fascicolo del pubblico ministero. La Corte ha ritenuto che, nonostante il formale riferimento all'illegalità della pena, la doglianza riguardasse esclusivamente la motivazione sull'esito dell'accertamento ex art. 129 c.p.p. e fosse quindi estranea ai motivi tassativamente proponibili contro una sentenza di patteggiamento dopo la novella del 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena sono deducibili soltanto motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo proposto non rientrava in tale catalogo, poiché contestava la motivazione relativa all'art. 129 c.p.p. La pena, inoltre, risultava contenuta nei limiti edittali della fattispecie riqualificata e correttamente determinata mediante l'aumento per la recidiva e la diminuzione per il rito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie è stata riqualificata nell'ipotesi di lieve entità relativa ai reati in materia di stupefacenti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    Contro la sentenza di applicazione della pena il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione soltanto per motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Il riferimento all'accertamento sull'eventuale obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità non amplia il catalogo dei motivi ricorribili contro una sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 186 Cost.

Massime di principio

  • Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile una censura riguardante la motivazione del giudice sull'esito dell'accertamento previsto dall'art. 129 c.p.p.
  • Il richiamo formale all'illegalità della pena non rende ammissibile una censura che, nella sostanza, riguarda soltanto la motivazione della sentenza di patteggiamento su una diversa questione processuale.
  • La pena applicata con sentenza di patteggiamento non è illegale quando è determinata entro i limiti edittali della fattispecie ritenuta, con corretta applicazione delle circostanze e della diminuzione prevista per la scelta del rito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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