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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34246/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La procedura fallimentare di una società aveva convenuto in revocatoria fallimentare il pagamento di euro 57.500,00 eseguito dalla società poi fallita a favore di una persona fisica alcuni mesi prima della dichiarazione di fallimento. In primo grado la domanda era stata accolta e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'operazione non fosse una vera cessione di credito con immediato effetto traslativo, ma un accordo a natura obbligatoria: il bonifico del 14.3.2007 costituiva, secondo i giudici di merito, il pagamento di un debito della società poi fallita verso il destinatario della somma, e quindi un atto solutorio autonomamente revocabile. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. in relazione agli artt. 1260 e ss. c.c., sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente isolato il pagamento finale dall'atto di cessione di credito, mentre l'operazione andava valutata unitariamente e il momento rilevante ai fini della revocatoria sarebbe stato la data della cessione, anteriore al periodo sospetto, non quella del pagamento eseguito in attuazione dell'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, qualificando l'accordo come negozio a mera efficacia obbligatoria e non come vera cessione di credito con effetto traslativo immediato. Da tale premessa discendeva correttamente che il bonifico successivo costituiva un atto solutorio distinto dal rapporto causale, idoneo a determinare il depauperamento patrimoniale e quindi soggetto a revocatoria nel termine previsto dall'art. 67, comma 2, l.fall. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, L. Fall.

    Il termine per l'azione revocatoria si computa dal singolo pagamento che realizza il depauperamento del patrimonio del fallito, quando l'atto negoziale sottostante non abbia effetto traslativo immediato ma sia solo fonte di obbligazioni.

  • art. 67, comma 1, L. Fall.

    Richiamato solo nel contesto dell'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela.

  • artt. 1260 e ss. c.c.

    Sono richiamati per escludere che l'operazione posta in essere integrasse una cessione di credito secondo lo schema tipico con immediato trasferimento del credito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la presentazione della memoria del ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della revocatoria fallimentare, quando un'operazione non integri una vera cessione di credito con effetto traslativo immediato ma solo un accordo obbligatorio, il pagamento eseguito in attuazione dell'accordo costituisce un atto solutorio autonomamente revocabile.
  • Il momento rilevante per il computo del periodo sospetto è quello del pagamento che determina effettivamente il depauperamento del patrimonio del fallito, non necessariamente quello del negozio causale sottostante.
  • La qualificazione del contenuto e degli effetti di un'operazione negoziale compiuta dai giudici di merito è accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti termini consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Un ricorso per cassazione che miri a ottenere una diversa lettura fattuale della natura dell'operazione, senza censurare validamente la motivazione nei limiti consentiti, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaCessione del creditoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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